Valutazioni militari: nessun obbligo di astensione e di motivazione specifica per la flessione dei giudizi (TAR Abruzzo n. 523 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I documenti caratteristici del personale militare costituiscono provvedimenti autonomi per ciascun periodo di valutazione, impugnabili esclusivamente nel giudizio finale complessivo e non nelle singole notazioni endoprocedimentali. Tali documenti sfuggono all’obbligo di una motivazione puntuale e diffusa, essendo la motivazione in re ipsa, e non richiedono una specifica motivazione in caso di flessione del giudizio rispetto alle valutazioni precedenti, salvo che si verifichi una notevole caduta di punteggio. Non sussiste obbligo di astensione del compilatore in presenza di mera conflittualità con il valutato, potendo configurarsi solo in presenza di fatti oggettivamente gravi che superino la fisiologica divergenza di opinioni e metodi.
Il Fatto
Un Appuntato Scelto dei Carabinieri impugnava dinanzi al TAR Abruzzo le schede valutative nn. 5 e 6 relative ai periodi 2020-2021 e 2021-2022, entrambe concluse con giudizio finale “nella media”, nonché il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la prima scheda. Il ricorrente lamentava l’illegittimo abbassamento di tredici voci di giudizio e la diminuzione del giudizio complessivo rispetto al precedente “superiore alla media”, deducendo violazione dei principi di imparzialità, motivazione carente e obbligo di astensione in capo al compilatore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo le censure infondate nel merito. In via preliminare, il Collegio ha evidenziato come le due schede, riguardando periodi distinti, costituissero provvedimenti autonomi da impugnare con ricorsi separati, pur prescindendo da tale profilo in ragione dell’infondatezza sostanziale.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha chiarito che la valutazione è un provvedimento unico con giudizio finale, sicché le notazioni del compilatore costituiscono atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi. La motivazione dei documenti caratteristici è in re ipsa, non richiedendo l’indicazione analitica dei fatti posti a fondamento del giudizio, e le valutazioni non sono assimilabili a sanzioni disciplinari, non applicandosi ad esse le garanzie partecipative della legge n. 241/1990.
In ordine alla lamentata flessione valutativa, il Collegio ha precisato che le valutazioni relative a periodi distinti sono del tutto autonome e non sorge alcun diritto al mantenimento dei giudizi precedentemente conseguiti. La necessità di una motivazione specifica ricorre solo in presenza di una notevole caduta di punteggio, non ravvisabile nel passaggio tra il giudizio “superiore alla media” e quello “nella media”.
Quanto all’asserito obbligo di astensione, il TAR ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato per escludere che la segnalazione a visita medica del valutato, o anche la mera conflittualità o la pendenza di procedimenti disciplinari, integrino di per sé fatti oggettivamente gravi idonei a compromettere l’imparzialità del compilatore. La censura formulata in memoria finale, concernente la tardiva redazione delle schede, è stata invece dichiarata inammissibile perché nuova e svolta per la prima volta in una memoria non notificata alle altre parti.
Nota della Redazione
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