Contributi agricoli e fatture false: responsabilità contabile del percettore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 23 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Tra l’amministrazione che eroga un contributo, anche di provenienza comunitaria, e il soggetto privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio di natura funzionale, idoneo a fondare la giurisdizione della Corte dei conti. Il percettore che dispone delle somme in modo difforme dallo scopo perseguito dall’ente pubblico, frustrando la destinazione del finanziamento, risponde per danno erariale. La responsabilità amministrativo-contabile sussiste quando l’erogazione avviene sulla base di dichiarazioni non veritiere e di documentazione falsa, a prescindere dall’esito del procedimento penale. Il sistema sanzionatorio restitutorio previsto dai regolamenti comunitari non sostituisce né esclude l’azione del pubblico ministero contabile, che resta necessaria e indisponibile fino all’integrale ristoro del credito. Il danno è quantificato nell’importo delle somme erogate sine titulo, oltre interessi e rivalutazione.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio una società agricola, in persona del legale rappresentante, e quest’ultimo in proprio, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in complessivi euro 161.775,89, di cui euro 161.432,26 per capitale ed euro 343,63 per interessi. Il pregiudizio era ascritto all’Agenzia Veneta per i Pagamenti, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

La società era subentrata nella titolarità di una domanda di aiuto per la ristrutturazione di un fabbricato destinato ad agriturismo e aveva percepito contributi per euro 164.762,06. La Provincia di Padova, all’esito di controlli, revocava il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività agrituristica; il TAR Veneto respingeva il ricorso e AVEPA dichiarava la decadenza dai benefici con recupero delle somme. Nessun pagamento seguiva. I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via pregiudiziale la propria giurisdizione, richiamando l’indirizzo consolidato della Corte dei conti e della Cassazione, secondo cui tra ente erogatore e privato percettore si instaura un rapporto di servizio funzionale. Il privato diviene titolare di un’attività certificativa propria della pubblica amministrazione e risponde per danno erariale quando le erogazioni siano ottenute sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo del sostegno allo sviluppo rurale e gli oneri autocertificativi posti a carico del beneficiario, chiamato a produrre documentazione attestante le condizioni di accesso e la spesa sostenuta. L’inosservanza di tali obblighi di leale collaborazione e trasparenza contabile integra l’illecito contabile.

Il danno risulta provato sotto un duplice profilo: la falsità delle dichiarazioni e la violazione dell’obbligo di stabilità dell’operazione. Le indagini di polizia giudiziaria dimostrano l’uso di fatture per operazioni inesistenti, emesse da una società collegata al legale rappresentante, al fine di incrementare artificiosamente i costi rendicontati; mancano i documenti di trasporto e le movimentazioni bancarie corrispondenti. La seconda censura riguarda il mancato mantenimento dell’investimento per il periodo minimo di sette anni previsto dal bando, confermato dalla revoca provinciale e dalla sentenza del TAR.

Quanto all’elemento soggettivo, la condotta è connotata da dolo, per la consapevole violazione degli obblighi assunti con la domanda di aiuto e con le istanze di pagamento, e per il meccanismo truffaldino posto in essere. Il Collegio richiama il rapporto di immedesimazione organica che consente di ricondurre alla persona giuridica l’illecito del proprio amministratore.

Il sistema sanzionatorio comunitario, a carattere restitutorio, non esclude l’azione di responsabilità, che resta necessaria e indisponibile finché il credito non sia integralmente soddisfatto. Il danno è pertanto quantificato in euro 161.775,89, oltre interessi legali e rivalutazione sulla somma capitale dal 6 dicembre 2018, con condanna solidale della società e del legale rappresentante e condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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