Trasferimento per incompatibilità ambientale: natura non sanzionatoria e sindacato del giudice (C.G.A.R.S. n. 223 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità disposto per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982 non ha natura sanzionatoria né disciplinare e prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell’interessato. Esso è ricondotto al genus dei trasferimenti per esigenze di servizio e risponde all’interesse pubblico al regolare andamento e al prestigio dell’ufficio. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle ragioni di opportunità, non essendo richiesta una particolare motivazione. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio, restando esclusi profili di merito salvo vizi di irragionevolezza o intento vessatorio. Nella scelta della sede di destinazione le esigenze personali e familiari del dipendente sono recessive rispetto all’interesse pubblico.

Il Fatto

Un assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso un Compartimento di Polizia Stradale, impugnava davanti al TAR Sicilia il decreto del Capo della Polizia che lo aveva trasferito con effetto immediato per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, unitamente agli atti presupposti. Il provvedimento valorizzava la sua partecipazione a una società tra i cui membri figurava un soggetto legato alla criminalità organizzata locale, la titolarità di ulteriori quote in attività dello stesso ambito territoriale, una sparatoria avvenuta presso uno stabilimento gestito dalla società e un’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo immune da censure il trasferimento quanto a istruttoria, motivazione e scelta della nuova sede. L’interessato proponeva appello, dolendosi dell’inesattezza della decisione sotto vari profili e rappresentando, ai sensi dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm., il perdurante interesse a una pronuncia nel merito ai fini risarcitori, essendo nel frattempo dispensato dal servizio per inabilità fisica.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ricostruisce la disciplina dell’istituto richiamando il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, riepilogato da Cons. Stato, II, n. 8050/2021. Il trasferimento per incompatibilità ambientale non costituisce fattispecie autonoma, ma species del genus dei trasferimenti di autorità, finalizzato a ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell’ufficio. Esso non postula un comportamento contrario ai doveri d’ufficio e si fonda su una valutazione discrezionale dei fatti idonei a rendere nociva per il prestigio e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede.

Da ciò discende il perimetro del sindacato giudiziale. Il giudice amministrativo, in presenza di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, verifica soltanto l’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e la proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla, restando esclusi i profili di merito in assenza di ragioni discriminatorie, vessatorie o macroscopicamente illogiche.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il TAR ha fatto corretta applicazione dei principi e che l’appellante, anziché attaccare le motivazioni della sentenza, ha continuato a indirizzare le censure contro il provvedimento gravato. Tali censure, ove non inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm., sono comunque infondate. Le puntualizzazioni dell’appellante — la risalenza delle condanne del socio, l’annullamento dell’interdittiva, l’estraneità della sparatoria alla compagine sociale, il mancato svolgimento di compiti di contrasto alla criminalità organizzata — non scardinano l’impianto del provvedimento, fondato su elementi oggettivi e variegati che, a prescindere dalla rimproverabilità, offuscano la figura dell’agente e nuocciono al prestigio dell’Amministrazione. È ravvisabile, dunque, la fattispecie tipica dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982.

Quanto alla scelta della sede di destinazione, la Corte ribadisce che il trasferimento per incompatibilità ambientale, riconducibile alla categoria degli ordini, non presuppone una valutazione comparativa delle esigenze organizzative né deve esplicitare i criteri di individuazione della nuova sede. La scelta non può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, recessive rispetto all’interesse pubblico. L’unico limite interno è quello di non conferire al trasferimento connotazioni sanzionatorie o vessatorie. Nel caso di specie la motivazione sull’esclusione delle sedi richieste è puntuale, e la mera dichiarazione di disponibilità a recedere dalla carica di socio non risulta in alcun modo concretizzata.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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