Controllo delle spese elettorali: obblighi di rendicontazione per i Comuni superiori a 30.000 abitanti (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 158 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali amministrative sono tenuti a presentare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale. L’obbligo di rendicontazione sussiste anche nell’ipotesi in cui la formazione politica non abbia sostenuto alcuna spesa, ipotesi per la quale è prevista una dichiarazione di assenza di spese. Sono escluse dall’obbligo di rendicontazione al Collegio le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale, per le quali la competenza è del Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello. Il rendiconto deve indicare analiticamente le fonti di finanziamento e le spese, classificate secondo le categorie dell’art. 11 della legge n. 515/1993, ed essere corredato dalla relativa documentazione giustificativa.
Il Fatto
In vista delle elezioni amministrative del 2026, il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Calabria ha avviato le verifiche di competenza nei confronti del Comune di Crotone, avente popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’attività istruttoria prende le mosse dalla necessità di acquisire i dati e le informazioni funzionali all’esercizio del controllo sulla conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche durante la campagna elettorale, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012.
La Motivazione della Corte
La deliberazione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando le disposizioni della legge n. 515/1993 e della legge n. 96/2012, come modificate dal decreto legge n. 149/2013 e dal decreto legge n. 91/2014, che attribuiscono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica delle spese elettorali nei Comuni sopra la soglia dei 30.000 abitanti. Il Collegio rammenta che l’obbligo di presentazione del consuntivo grava sui rappresentanti di ciascuna formazione politica ed è subordinato al termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale.
Il provvedimento chiarisce l’ambito soggettivo dell’obbligo di rendicontazione, precisando che esso concerne esclusivamente le spese sostenute in nome e per conto del partito, della lista o del movimento. Le spese direttamente riferibili ai singoli candidati restano invece soggette alla diversa disciplina che fa capo al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello.
Quanto alle modalità, i rendiconti devono essere redatti secondo l’allegato prospetto, suddiviso in tre parti, e devono essere sottoscritti da una persona fisica che rappresenti la formazione politica. Le entrate vanno indicate con specificazione delle singole fonti di finanziamento, mentre le spese devono essere classificate secondo le categorie previste dall’art. 11 della legge n. 515/1993, con produzione della documentazione giustificativa “congrua” temporalmente rispetto al periodo di svolgimento della campagna elettorale.
Il Collegio richiama infine il regime sanzionatorio applicabile, distinguendo tre ipotesi: la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro per il mancato deposito dei rendiconti; la sanzione da 5.164,57 a 51.645,69 euro per la mancata indicazione delle fonti di finanziamento; la sanzione non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’eccedenza per il superamento del limite massimo di spesa. L’atto si conclude con l’invito al Sindaco del Comune di Crotone a comunicare i dati richiesti e a notificare la deliberazione ai rappresentanti delle liste, nonché con la trasmissione del prospetto di rendiconto composto di tre parti.
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Nota della Redazione
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