Danno erariale da contributi agricoli non rendicontati: dolo e risarcimento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 108 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata rendicontazione dell’anticipazione percepita, anche dopo la proroga concessa dall’amministrazione, costituisce indice presuntivo univoco della mancata realizzazione del progetto finanziato e determina la decadenza anche dalla misura collegata. L’inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda di contributo, desumibile dalla conoscenza delle prescrizioni e dalla mancata realizzazione di quanto dovuto, integra l’elemento psicologico del dolo in assenza di elementi giustificativi idonei a ravvisare un diverso atteggiamento psicologico dell’agente. La contumacia del convenuto non consente di fondare la responsabilità sul principio di non contestazione di cui all’art. 95, comma 1, c.g.c., che presuppone la costituzione in giudizio della parte; l’accertamento si fonda sull’evidenza documentale versata in atti. Il danno erariale è liquidato con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno alla pubblicazione della sentenza e con interessi legali sulla somma rivalutata sino al soddisfo.
Il Fatto
La Procura regionale chiamava in giudizio il titolare di una ditta individuale, percettore di contributi comunitari nel settore agricolo a valere sul PSR, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale di complessivi euro 109.280,00 in favore della Regione, oltre rivalutazione e interessi. La citazione originaria era stata dichiarata nulla con ordinanza n. 51/2023 e rinnovata entro il termine assegnato.
La pretesa si fondava sulla percezione di due contributi — uno a titolo di premio di insediamento e uno per l’ammodernamento dell’azienda — per i quali l’azienda non aveva realizzato il progetto approvato e non aveva rendicontato l’anticipazione ricevuta. All’avvio del procedimento di revoca seguiva un provvedimento dirigenziale di revoca totale e recupero della somma, rimasto ineseguito. Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito la cronologia dell’iter amministrativo, dalla quale emergono gli inadempimenti del convenuto. A fronte del mancato rispetto della tempistica di realizzazione degli investimenti, l’amministrazione aveva dapprima sospeso il procedimento di revoca, concedendo una proroga per l’ultimazione dei lavori e la presentazione della domanda di saldo; in seguito, aveva richiesto l’estensione della polizza fideiussoria e la rendicontazione di una somma sufficiente al recupero dell’anticipazione entro un termine perentorio. Persistendo l’inadempimento, nel 2018 veniva dato nuovo avvio al procedimento di revoca, sfociato nel decreto dirigenziale definitivo.
Secondo la Corte, la semplice cronologia degli atti evidenzia gli inadempimenti in cui è incorso il convenuto, il quale ha disatteso gli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda di contributo, dichiarandosi consapevole delle condizioni e degli impegni derivanti dalla concessione. La mancata rendicontazione dell’anticipazione, anche dopo la proroga, è assunta come indice presuntivo univoco della mancata realizzazione del progetto finanziato, con effetto di decadenza anche dalla misura collegata.
La Sezione ha poi chiarito un profilo di rilievo processuale. L’esistenza del danno e la responsabilità del convenuto si fondano sull’evidenza documentale versata in atti e non sulla mancata contestazione ex art. 95, comma 1, c.g.c. richiamata dall’attore: tale disposizione consente di porre a fondamento i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite e presuppone, dunque, la costituzione in giudizio del convenuto, che nel caso di specie non è avvenuta. Il principio di non contestazione non è stato ritenuto estensibile alla fase preprocessuale dell’invito a dedurre.
Accertato l’inadempimento e la condotta in violazione delle regole prescritte, la Corte ha ravvisato il dolo, consistente nella volontaria inosservanza degli obblighi assunti verso l’ente erogatore, desumibile dalla conoscenza delle prescrizioni e dalla mancata realizzazione di quanto dovuto, non risultando in atti elementi giustificativi idonei a configurare un diverso elemento psicologico. La domanda è stata pertanto accolta integralmente, con condanna al risarcimento e liquidazione delle spese di giudizio secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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