Intercettazioni utilizzabili nel processo contabile e occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 24 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di utilizzabilità delle intercettazioni di cui all’art. 270 c.p.p. opera solo nel processo penale e non è estensibile al giudizio contabile, ove le risultanze dell’istruttoria penale, se legittimamente acquisite, costituiscono prove atipiche valutabili dal giudice. In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità erariale, l’occultamento doloso del danno, realizzato mediante condotte fraudolente come sovrafatturazioni, sostituzione di documenti e false attestazioni, determina il differimento del dies a quo alla data della discovery in sede penale, che nel caso di indagini coperte da segreto coincide con la trasmissione della notizia di danno alla Procura contabile. La natura dolosa della condotta esclude l’applicabilità del potere riduttivo dell’addebito, sia generale che specifico.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale, il gestore di fatto, due professionisti (un ingegnere e un agronomo) e tre funzionari pubblici, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale per l’indebita percezione di finanziamenti comunitari nell’ambito delle misure 112 e 121 del PSR. Le indagini avevano rivelato un collaudato sistema fraudolento: il funzionario informatico dell’Ispettorato, dichiarato formalmente in conflitto di interessi, frequentava assiduamente lo studio professionale dei tecnici, segnalando le anomalie delle pratiche e facendo sostituire documenti irregolari con altri creati ad hoc. Il funzionario istruttore copriva la falsità dei preventivi e attestava la regolarità di procedure incomplete. Il beneficiario finale presentava preventivi falsi di ditte cessate e realizzava una variante sostanziale senza autorizzazione. Il giudice di primo grado aveva condannato i convenuti al pagamento di euro 287.988,13. Avverso tale sentenza proponevano appello principale il funzionario informatico e appelli incidentali gli altri condannati, deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle intercettazioni e la prescrizione dell’azione.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello, riuniti i gravami, ha respinto in primo luogo l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che l’inserimento del privato nel programma pubblico finanziato radica il rapporto di servizio e che l’eventuale mancata sospensione del giudizio contabile non riverbera sulla giurisdizione. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per produzione alluvionale di documenti, ritenendo che il riordino del fascicolo disposto dal primo giudice avesse superato le criticità, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Quanto al merito, la Corte ha rigettato l’eccezione di prescrizione, qualificando le modalità fraudolente dell’illecito — sovrafatturazione di costi, triangolazioni bancarie, sostituzione di documenti, false attestazioni — come occultamento doloso del danno. Il termine quinquennale decorre dalla discovery della condotta fraudolenta in sede penale, individuata nella notizia di danno trasmessa dall’EPPO alla Procura regionale nel giugno 2022, essendo le indagini penali coperte da segreto e costituenti impedimento giuridico all’esercizio dell’azione. La Corte ha ritenuto irrilevante la novella di cui alla legge n. 1/2026, in applicazione del principio per cui, nell’illecito plurisoggettivo, la prescrizione opera uniformemente nei confronti di tutti i corresponsabili.
Sull’utilizzabilità delle intercettazioni, il Collegio ha ribadito che il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. attiene solo al processo penale, ove vigono limitazioni più stringenti per la diversità dei valori in gioco. Nel processo contabile, retto dalla regola della preponderanza dell’evidenza, le intercettazioni legittimamente disposte costituiscono prove atipiche pienamente valutabili. Nel caso di specie, il compendio probatorio — intercettazioni, indagini bancarie e riscontri documentali — è stato ritenuto univoco nel dimostrare il ruolo primario di ciascun appellante: l’assidua ingerenza del funzionario nonostante l’astensione formale, la sostituzione dei preventivi operata dall’istruttore con l’indicazione delle date da retrocedere, il contributo dei tecnici alla falsificazione documentale e alla realizzazione di una variante non autorizzata, per la quale occorreva una nuova concessione edilizia e il deposito presso il Genio Civile. La Corte ha infine escluso ogni possibilità di esercizio del potere riduttivo, essendo acclarata la natura dolosa delle condotte, e ha demandato alla fase esecutiva l’eventuale inibizione del cumulo con altre decisioni risarcitorie.
Nota della Redazione
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