L’IRESA non contrasta con la direttiva 2002/30/CE: tributo proprio della Regione e non imposta ambientale in senso stretto (Cass. civ. Sez. 5 n. 22474 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5 della legge regionale Lazio n. 2/2013, che disciplina l’IRESA, non si pone in contrasto con la Direttiva 2002/30/CE, sprovvista di auto-esecutività per carenza di dettagliatezza e di indicazioni specifiche in materia fiscale, con conseguente insussistenza dell’obbligo di disapplicazione della norma tributaria interna da parte del giudice nazionale. L’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili costituisce tributo proprio della Regione dal 1° maggio 2013, per effetto dell’art. 8 del d.lgs. n. 68/2011, e non è riconducibile al modello di imposta ambientale in senso stretto, caratterizzato da una diretta relazione tra prelievo e deterioramento ambientale, bensì a un modello di fiscalità con lata funzione ambientale. La destinazione del gettito è irrilevante per la legittimità dell’imposta. La normativa non contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore l’individuazione degli esercenti di aeromobili come soggetti passivi, esercitata in maniera non irragionevole.
Il Fatto
La Regione Lazio ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR di Roma che, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento per l’IRESA relativo all’anno d’imposta 2014, emesso nei confronti della compagnia aerea contribuente. Si trattava di note di addebito emesse dal gestore aeroportuale, quale agente contabile per conto della Regione.
Il giudice d’appello aveva accolto le doglianze della società contribuente, ritenendo il tributo in contrasto con la normativa europea e con i principi costituzionali. La Regione Lazio propone quindi ricorso per cassazione, mentre la compagnia aerea e il gestore aeroportuale restano intimati.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi fondati, e richiama il proprio indirizzo costante in materia. La direttiva comunitaria invocata dal contribuente risulta infatti sprovvista di auto-esecutività, non essendo sufficientemente dettagliata con riguardo alla materia fiscale; ne consegue che il giudice nazionale non è tenuto a disapplicare la norma tributaria interna, statale o regionale.
La Corte chiarisce che, a seguito dell’art. 8 del d.lgs. n. 68/2011, l’imposta sulle emissioni sonore ha mutato la propria qualificazione giuridica: da tributo derivato è divenuta tributo proprio della Regione, che provvede con piena discrezionalità alla individuazione del presupposto, dei soggetti passivi e delle aliquote, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari, ferma restando l’aliquota massima fissata dallo Stato. La disciplina non è riconducibile al modello dell’imposta ambientale in senso stretto, bensì a una fiscalità con funzione ambientale solo mediata e indiretta, perseguita con metodologia indennitaria.
Quanto alla destinazione del gettito, essa è irrilevante ai fini della legittimità del tributo: la legge regionale richiama la normativa statale per specificare che l’istituito tributo regionale coincide con l’imposta originariamente prevista, ma differenti sono presupposti e funzioni rispetto al disinquinamento acustico perseguito dalla legge nazionale, attinente all’ambiente regionale e comprensivo anche della sola destinazione del gettito all’indennizzo delle popolazioni contigue agli aeroporti.
La Corte esclude infine ogni contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.: l’individuazione degli esercenti di aeromobili come soggetti passivi, con riferimento al numero di decolli e atterraggi e al peso degli aeromobili, rientra nella discrezionalità del legislatore, esercitata in maniera non irragionevole. In ragione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità solo dopo la proposizione del ricorso, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente, compensando le spese dell’intero giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.