Contributi alla disabilità gravissima e interesse ad agire avverso i criteri regionali (TAR Valle d’Aosta n. 33 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso di un’associazione rappresentativa di persone con disabilità avverso i criteri regionali di erogazione dei contributi previsti dall’art. 21 bis della L.R. Valle d’Aosta n. 23/2010 è inammissibile per carenza di interesse quando l’amministrazione abbia costantemente soddisfatto tutte le domande degli aventi diritto e non sia configurabile, né in atto né in prospettiva, alcuna incapienza delle risorse idonea a rendere attuale la pretesa alla graduatoria per ISEE. La scelta di non prevedere un criterio di priorità economica non lede la categoria rappresentata se non produce alcuna esclusione. La determinazione delle soglie ISEE di accesso ai contributi rientra nella discrezionalità regionale e il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione imponendo il contenuto della scelta, salvo il sindacato sulla manifesta irragionevolezza. La previsione di soglie differenziate per persone affette da SLA e da altra disabilità gravissima, adottata in attuazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024 e in senso ampliativo rispetto alla soglia statale minima, non integra gli estremi del vizio di legittimità.
Il Fatto
Un’associazione iscritta nell’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 67/2006 ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Valle d’Aosta con cui sono stati approvati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi del capo IV in favore di soggetti non autosufficienti, nella parte relativa alla misura per le persone con disabilità gravissima o affette da SLA. L’art. 21 bis della L.R. n. 23/2010 demanda alla Giunta la disciplina attuativa dei contributi, destinati a coprire le spese per l’assunzione diretta di assistenti personali o il contributo mensile al caregiver familiare.
La ricorrente ha censurato tre profili dell’allegato C: il criterio cronologico di istruzione delle domande in luogo di una graduatoria basata sull’ISEE in caso di incapienza dei fondi; il riferimento alla “data certificabile dell’ultimo documento utile” quale possibile strumento di retrocessione delle domande; le soglie ISEE differenziate tra persone affette da SLA e persone affette da altra disabilità gravissima. Ha inoltre contestato il requisito del certificato di invalidità per l’accesso, lamentando l’esclusione dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. i), del d.m. 26 settembre 2016. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla mancata previsione di una graduatoria per ISEE. La Regione ha dimostrato che la disciplina contestata riproduce quella previgente e che tutte le domande degli aventi diritto sono state soddisfatte, senza alcuna esclusione. L’introduzione di un criterio di priorità economica avrebbe quindi solo aggravato il procedimento, allungando l’istruttoria in contrasto con l’esigenza di pronto soddisfacimento delle richieste. Quanto alle annualità future, la crescente consistenza del Fondo Nazionale Non Autosufficienza consente di far fronte alla totalità delle domande, restando salva la facoltà regionale di intervenire con risorse proprie o con finestre temporali ove si verificasse una concreta incapienza. Ne deriva la carenza di interesse.
Il secondo profilo del primo motivo, relativo al rischio di richieste integrative strumentali, è respinto nel merito. Il Collegio ritiene il rischio insussistente, perché l’art. 5 dell’allegato C elenca specificamente la documentazione da produrre con la domanda, circoscrivendo gli atti passibili di integrazione e rilevanti per la determinazione della data di presentazione.
Quanto alle soglie ISEE differenziate, il motivo è dichiarato inammissibile o infondato a seconda della lettura. L’accoglimento, facendo venir meno le soglie regionali, esporrebbe i soggetti rappresentati al rischio di una nuova determinazione al parametro nazionale minimo di euro 50.000, con perdita del contributo per gli aventi un ISEE superiore. L’eventuale omogeneizzazione verso il basso danneggerebbe i soggetti affetti da SLA senza vantaggio per gli altri. Intesa come richiesta di innalzamento della soglia a euro 90.000 per tutti, la censura è respinta: la determinazione rientra nella discrezionalità regionale e la differenziazione trova giustificazione nelle esigenze specifiche dei soggetti affetti da SLA, in condizione di dipendenza vitale con necessità di assistenza costante, senza profili di manifesta irragionevolezza.
La terza doglianza, sul certificato di invalidità, è dichiarata priva di interesse prima ancora che infondata. La Regione ha provato che la valutazione delle patologie viene effettuata dall’ufficio istruttore per tutte le forme di disabilità gravissima, comprese quelle di cui alla lett. i), e che tra i beneficiari figurano persone in condizione di dipendenza vitale in possesso del certificato di invalidità con accompagnamento e certificazione di handicap grave. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese per la complessità e novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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