Carenza sopravvenuta di interesse e declaratoria di improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 2585 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., il giudice amministrativo può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La dichiarazione della parte ricorrente, quantunque non notificata nei termini prescritti, ove esponga un fatto sopravvenuto che renda evidente l’assenza di interesse alla coltivazione del ricorso, va qualificata come istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ne prende atto e dichiara il ricorso improcedibile. Sulle spese, l’oggettiva complessità della questione e lo sviluppo del procedimento a seguito dell’avvio del contenzioso giustificano l’integrale compensazione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la graduatoria per la docenza a contratto relativa a una disciplina di un Accademia di Belle Arti, nella parte in cui è collocata al secondo posto e preceduta dalla controinteressata, unitamente ai verbali della commissione e agli atti connessi. Ha dedotto violazione del bando, carenza di istruttoria e mancata predeterminazione dei criteri di valutazione.
Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha gravato la graduatoria rettificata e pubblicata in esito a una precedente ordinanza cautelare del TAR. Nel corso del giudizio ha poi rinunciato all’istanza cautelare. In prossimità della decisione ha depositato memoria, rilevando che nelle more le era stata assegnata una cattedra a tempo indeterminato presso la stessa Accademia resistente, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese. La controinteressata, preso atto della carenza di interesse, ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la fattispecie alla luce dell’art. 84 cod. proc. amm., che al primo comma disciplina la rinuncia al ricorso e all’ultimo comma consente al giudice di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La norma non esige, in questa seconda ipotesi, il rispetto delle formalità previste per la rinuncia.
Richiamando l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.1.2020, n. 281 e dal T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19.7.2021, n. 1472, il Tribunale conferma che la carenza di interesse può essere accertata anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, purché i fatti e gli atti successivi al ricorso siano univoci.
Nel caso concreto, la dichiarazione della ricorrente — quantunque non notificata nei termini prescritti dall’art. 84 cod. proc. amm. — reca una circostanza di fatto sopravvenuta che, nei termini in cui è esposta, rende evidente l’assenza di interesse alla coltivazione del ricorso. L’assegnazione di una cattedra a tempo indeterminato presso la medesima Accademia resistente ha infatti superato l’interesse alla contestazione della graduatoria per incarichi a tempo determinato.
La dichiarazione viene pertanto qualificata come istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, della quale il Collegio non può che prendere atto, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Sul regime delle spese, non essendovi accordo tra le parti, il Tribunale esclude la condanna richiesta dalla controinteressata. L’oggettiva complessità della questione controversa e lo sviluppo della vicenda sul versante procedimentale a seguito dell’avvio del contenzioso costituiscono circostanze idonee a giustificare l’integrale compensazione.
Nota della Redazione
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