Contributi pescatori deceduti in mare: il termine decorre dalla trascrizione del decesso (TAR Puglia n. 200 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale previsto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 19 luglio 2006 per la presentazione dell’istanza di accesso ai contributi del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori deceduti in mare, di cui all’art. 5, comma 1-bis, della legge n. 81/2006, non è stabilito a pena di decadenza. Il dies a quo va individuato nella data di trascrizione del decesso nei registri dello stato civile, non nel verbale di scomparizione redatto dalla Capitaneria di Porto. La decadenza dall’esercizio della facoltà può decorrere solo dalla conoscenza effettiva o dalla conoscibilità legale dell’evento che rende certo il decesso. Il verbale di scomparizione costituisce il primo atto di una fattispecie procedimentale progressiva, che si completa con l’autorizzazione del Tribunale e la trascrizione, unica formalità che rende la data della morte opponibile ai terzi.

Il Fatto

Un pescatore, imbarcato su un’unità iscritta nel registro della Capitaneria di Porto di Gallipoli, rimaneva disperso in mare durante una battuta di pesca; il corpo non veniva mai rinvenuto. La Procura della Repubblica avviava il procedimento per l’autorizzazione alla trascrizione del decesso nel registro dei morti, ottenuta dal Tribunale; la trascrizione nei registri comunali dello stato civile avveniva il 1° febbraio 2021.

I coeredi, appresa la notizia il 14 giugno 2021, presentavano in data 21 luglio 2021 l’istanza per il contributo previsto dal Fondo di assistenza. Il Ministero la dichiarava irricevibile perché presentata oltre il termine semestrale decorrente dalla data del decesso o della dichiarazione di morte presunta. I coeredi impugnavano il diniego davanti al TAR, che in fase cautelare sospendeva il provvedimento; il Consiglio di Stato, in appello cautelare, respingeva l’istanza riservando al merito la questione del dies a quo.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi: le censure sono specifiche tanto nella rubrica quanto nell’esposizione complessiva. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Il Collegio conferma in sede di merito quanto già affermato con l’ordinanza cautelare: l’art. 1, comma 2, del D.M. 19 luglio 2006 fissa il termine di sei mesi dalla data del decesso o della dichiarazione di morte presunta, ma non lo qualifica come perentorio e non lo prevede a pena di decadenza.

In via dirimente, il Tribunale osserva che le disposizioni collegano il dies a quo al momento della effettiva conoscenza, o almeno della conoscibilità legale, della data del decesso. La proposizione delle domande di concessione dei benefici di legge deve ancorarsi a termini certi, ma la decadenza può decorrere solo da quando la facoltà è concretamente esercitabile.

Nel caso concreto il processo verbale di scomparizione del 24 dicembre 2019 non risulta comunicato né notificato ai ricorrenti. Esso costituisce solo il primo atto di una fattispecie procedimentale progressiva, di natura accertativa e costitutiva, che si completa con l’autorizzazione del Tribunale al Procuratore della Repubblica e con la trascrizione nei registri dello stato civile. Solo quest’ultima formalità, avvenuta il 1° febbraio 2021, rende certo il decesso e la relativa data, con conseguente opponibilità ai terzi.

I coeredi hanno appreso la notizia il 14 giugno 2021, in assenza di efficaci smentite dell’Amministrazione. L’istanza del 21 luglio 2021 è dunque tempestiva e ricevibile; il provvedimento ministeriale va annullato. Il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite per la peculiarità e l’assoluta novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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