Ottemperanza al giudicato e dissesto: la transazione proposta non improcedibilità (TAR Sicilia n. 2952 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, l’impedimento alle azioni esecutive nei confronti dell’ente locale dissestato, previsto dall’art. 256, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dalla dichiarazione di dissesto sino all’approvazione del rendiconto di cui allo stesso articolo, cessa con l’approvazione del rendiconto della gestione da parte della Commissione straordinaria di liquidazione. Tale deliberazione opera come condizione risolutiva e fa venir meno ogni ostacolo processuale alla prosecuzione dell’azione esecutiva. La mera proposta di definizione transattiva dei rapporti debitori aperti, formulata dall’ente e non accettata dal creditore, costituisce semplice proposta contrattuale e non determina l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza. Resta fermo che l’esclusione dalla massa passiva dei debiti da espropriazione di aree comprese nei piani di edilizia economico-popolare presuppone che l’ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari, ai sensi dell’art. 6, lett. h), del d.P.R. n. 378/1993.

Il Fatto

Con sentenza n. 815/2017 del 05.05.2017 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento delle domande dei proprietari di un terreno occupato d’urgenza e poi espropriato per la realizzazione di un Piano di Zona, ordinava al Comune il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e di occupazione legittima, oltre interessi, e la rifusione di parte delle spese. Il titolo, notificato con formula esecutiva il 29.06.2017, diveniva definitivo come da attestazione di cancelleria del 17.12.2024.

I creditori proponevano ricorso per ottemperanza. Il Comune eccepiva l’inammissibilità, assumendo che il debito, risalente a una procedura espropriativa del 1988, dovesse essere insinuato nella massa passiva dell’organismo straordinario di liquidazione, e invocava una delibera di Giunta che aveva avviato la definizione transattiva dei crediti ammessi. Dopo un’istruttoria sulla convenzione di cessione delle aree a una cooperativa edilizia, la Commissione straordinaria approvava il rendiconto della gestione con deliberazione n. 51 del 10.07.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità. La possibilità, prevista dalla delibera di Giunta, di transazioni con riconoscimento parziale del credito e rinuncia agli interessi costituisce al più una proposta contrattuale rivolta a terzi. I ricorrenti avevano espressamente rifiutato ogni riduzione del credito, sicché nessun effetto estintivo o processuale poteva derivarne.

Sul diverso piano degli impedimenti all’esecuzione, il Tribunale rileva che l’art. 256, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 vieta azioni esecutive dalla dichiarazione di dissesto sino all’approvazione del rendiconto della gestione. L’approvazione intervenuta con la deliberazione n. 51 del 10.07.2025 opera quindi come condizione risolutiva e rimuove ogni ostacolo alla prosecuzione del giudizio.

La questione diviene perciò superflua rispetto alla necessità di stabilire se il credito, per la sua remota datazione, potesse essere azionato solo in forza della disciplina derogatoria dell’art. 6, lett. h), del d.P.R. n. 378/1993. Il Collegio osserva comunque che gli impedimenti degli artt. 252 e 254 del d.lgs. n. 267/2000 non avrebbero potuto operare, poiché dalla documentazione prodotta in esecuzione dell’ordinanza istruttoria risultava che il Comune aveva già adottato, o era in grado di adottare, provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari delle aree.

Verificate le condizioni processuali, il Collegio ritiene rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del titolo avvenuta nel 2017 e quella del ricorso nel 2025. La prova del passaggio in giudicato è data dall’attestazione di cancelleria, necessaria trattandosi di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario, coerentemente con l’indirizzo del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6905 del 2011. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di deposito delle somme entro sessanta giorni e nomina sin d’ora del Segretario Generale quale commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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