Autocertificazione per impianti di telefonia sotto 10 watt e superfici radianti ridotte (TAR Calabria n. 206 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La modifica delle caratteristiche trasmissive di una stazione radio base per telefonia mobile è soggetta alla sola autocertificazione di attivazione prevista dall’art. 35, comma 4, d.l. n. 98/2011, quando la potenza massima in singola antenna non supera i 10 watt e la superficie radiante non eccede 0,5 metri quadrati. La sostituzione del previgente art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003 con l’art. 45, comma 1, del medesimo codice non ha abrogato il regime semplificato, che resta tuttora valido ed efficace. L’amministrazione comunale che ritenga applicabile la SCIA non può esimersi dal verificare in concreto le caratteristiche dell’intervento e dallo svolgere ogni valutazione in ordine all’eventuale applicabilità del regime semplificato.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato irricevibile l’autocertificazione di attivazione dalla stessa presentata ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.l. n. 98/2011, per la modifica delle caratteristiche trasmissive di un’esistente stazione radio base, comprensiva dell’installazione di due ulteriori parabole.
L’amministrazione ha motivato il diniego ritenendo che l’intervento rientrasse nella tipologia di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 e che, quindi, richiedesse la trasmissione di una segnalazione certificata di inizio attività. La società ha sostenuto che il progetto prevedeva una irradiazione massima in singola antenna inferiore a 10 watt e una superficie radiante inferiore a 0,5 metri quadrati, con conseguente applicabilità del regime semplificato. Il Comune si è costituito resistendo al gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dei vizi formali, segnatamente dalla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e ha concentrato l’attenzione sulle censure di carattere sostanziale svolte con il secondo motivo, che ha giudicato meritevoli di accoglimento.
Dal progetto emerge che l’impianto presenta dimensioni e potenza contenute: superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati e potenza massima inferiore o uguale a 10 watt. Tali caratteristiche impongono, ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.l. n. 98/2011, la sola autocertificazione di attivazione, come già affermato dal T.A.R. Napoli, sezione VII, n. 4260/2020.
Il Comune, per contro, ha ritenuto applicabile l’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, richiedente la SCIA, senza svolgere alcuna valutazione in ordine alle caratteristiche concrete dell’intervento e all’eventuale applicabilità del regime semplificato. L’amministrazione ha, dunque, operato un giudizio apodittico, basato sulla sola qualificazione astratta della tipologia di opera.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la successione normativa abbia inciso sul regime applicabile. La sostituzione del previgente art. 87-bis del codice delle comunicazioni con l’attuale art. 45, comma 1, non ha sottratto la possibilità di realizzare e modificare, con autocertificazione di attivazione, impianti di potenza inferiore o uguale a 10 watt, restando l’art. 35, comma 4, d.l. n. 98/2011 pienamente vigente ed efficace.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Il terzo motivo è rimasto assorbito, non potendo dalla sua eventuale fondatezza derivare alla ricorrente alcuna utilità ulteriore. Le spese hanno seguito la soccombenza, con condanna del Comune al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.