Contributi figurativi di mobilità esclusi dal pensionamento anticipato editoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27586 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso al pensionamento anticipato dei dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall’attività, ai sensi dell’art. 1, comma 154, l. n. 205/2017, sono utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto per scadenza della cassa integrazione. La norma, riferendosi a coloro che hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/1981 entro il periodo di cassa integrazione, fissa un limite temporale definitivo ai fini dell’adesione all’opzione e introduce una disciplina speciale rispetto a quella del d.P.R. n. 157/2013, di stretta interpretazione. Il requisito contributivo deve quindi sussistere entro quel limite, senza che rilevi il momento di presentazione della domanda amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto il trattamento pensionistico anticipato ritenendo raggiunta l’anzianità contributiva mediante la somma dei contributi versati nei periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di quelli figurativi accreditati per il periodo di mobilità. La domanda era stata respinta in primo grado.
La Corte d’appello, pur discostandosi dal giudice di primo grado nell’interpretazione dell’art. 1, comma 154, l. n. 205/2017 — ritenendo computabili anche i contributi figurativi di mobilità — confermava il rigetto, perché alla data della domanda amministrativa il requisito contributivo non era ancora maturato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione; l’Istituto ha resistito con controricorso, riproponendo la questione di diritto decisa in senso a sé sfavorevole.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Il collegio ritiene fondata la deduzione difensiva dell’Istituto, che aveva censurato l’interpretazione accolta dalla Corte d’appello in ordine all’ambito dei contributi computabili.
Sul punto viene richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, l. n. 205/2017, sono utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non quelli figurativi accreditati per il periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto per scadenza della cassa integrazione.
La ragione risiede nella struttura della norma: essa si riferisce a coloro che hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/1981 entro il periodo di cassa integrazione, fissando così un limite temporale definitivo per l’adesione all’opzione. Si tratta di disciplina speciale rispetto a quella del d.P.R. n. 157/2013, di stretta interpretazione nel suo contenuto letterale.
Tale questione è ritenuta assorbente rispetto a quella dedotta con il ricorso, con conseguente rigetto. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la sopravvenienza dell’orientamento richiamato; si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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