Proroga delle concessioni demaniali marittime e scrutinio dei provvedimenti plurimotivati (TAR Lazio n. 2491 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi plurimotivati è sufficiente che una sola delle ragioni giustificative dell’atto resista alle censure dedotte, perché l’atto stesso risulti sorretto in sede giurisdizionale. La proroga delle concessioni demaniali marittime disposta dall’Amministrazione comunale, nelle more della conclusione delle procedure selettive, non integra una sospensione sine die ove sia ancorata a un termine finale e a presupposti istruttori puntualmente enunciati. Il differimento dell’affidamento trova giustificazione nella necessità di verificare la sussistenza di abusi edilizi e occupazioni sine titulo sui lotti, nonché nella parziale assenza di proposte per una parte degli stabilimenti messi a gara, evenienze idonee a incidere sull’efficacia degli affidamenti. Il ricorso proposto avverso tale provvedimento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quanto alle domande di annullamento e di accertamento dell’obbligo di provvedere, e comunque infondato nel merito quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale dell’8 aprile 2022, nella parte in cui ha esteso la durata delle precedenti concessioni demaniali marittime, già dichiarate scadute al 31 dicembre 2020, fino al termine dell’anno 2022. La stessa società ha proposto azione di accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere la procedura per l’affidamento di trentasette concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, indetta con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2020.
La vicenda segue una precedente pronuncia del Tribunale del 16 febbraio 2022, con cui è stata annullata, per incompetenza, la delibera della Giunta Municipale che aveva revocato i bandi e prorogato l’affidamento ai precedenti gestori. In conseguenza di tale sentenza l’Amministrazione ha emanato il provvedimento impugnato. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, successivamente, ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo aggiudicato la concessione alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che, nelle more del giudizio, il Comune ha portato a compimento la procedura selettiva avviata nel 2020, assegnando alla ricorrente la concessione demaniale relativa al lotto di interesse. Tale circostanza è stata ritenuta pienamente satisfattiva dell’interesse azionato, con conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sia della domanda di annullamento sia di quella di accertamento dell’obbligo di provvedere.
Poiché la ricorrente ha dichiarato di conservare un interesse di natura risarcitoria alla decisione sull’illegittimità degli atti, il Tribunale ha richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 8/2022, secondo cui per procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente dichiarare di avere tale interesse, senza necessità di specificare i presupposti della domanda risarcitoria né di proporla nello stesso giudizio di impugnazione, purché la dichiarazione sia resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha escluso che il Comune abbia sospeso sine die la procedura. Il provvedimento impugnato si è limitato a disporre un differimento dell’affidamento, fondato su una pluralità di presupposti enunciati nella motivazione: la necessità di controlli su eventuali irregolarità edilizie, abusi e difformità incidenti sull’idoneità degli affidamenti, e la constatata assenza di proposte per tredici stabilimenti su trentasette all’apertura delle buste. Il differimento è stato giustificato dall’esigenza di garantire continuità nella gestione delle strutture e dei servizi e la corretta manutenzione dei manufatti, in attesa della conclusione dell’iter istruttorio per tutti i lotti.
La proroga, ha precisato il Tribunale, costituiva effetto delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, che hanno fissato al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni demaniali in materia. Ha quindi osservato che le censure articolate con i due motivi di ricorso non sono rivolte a ciascuno dei singoli profili, autonomi e indipendenti, dell’impianto motivazionale del provvedimento che ha disposto il differimento. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 1529 del 2022; Sez. VI n. 1200 del 2022; Sez. V n. 899 del 2022), ha applicato il principio secondo cui, rispetto ai provvedimenti plurimotivati, è sufficiente che una sola delle giustificazioni resista alle doglianze per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato pertanto improcedibile e, in ogni caso, infondato, con compensazione delle spese di lite in ragione della specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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