Ottemperanza per l’attivazione della Carta del docente riconosciuta dal giudice ordinario (TAR Lazio n. 4119 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente all’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, è suscettibile di esecuzione innanzi al giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 3, cod. proc. amm. Qualora l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato nel termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Tribunale amministrativo ordina l’esecuzione, assegnando un termine perentorio e nominando sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, individuato nel Direttore generale competente.
Il Fatto
Con sentenza del 14 marzo 2025, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto di una docente all’utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2018/2019, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio e alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La sentenza, notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 23 gennaio 2025, non aveva ricevuto esecuzione. La docente e il difensore, procuratore antistatario, hanno pertanto adito il TAR Lazio con ricorso per l’ottemperanza, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando in primo luogo la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, ossia l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo.
Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di attivare la carta elettronica per l’importo riconosciuto e di corrispondere le somme liquidate a titolo di spese di lite, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora il Commissario ad acta, nella persona del Direttore generale della Direzione generale competente, con facoltà di delega, affinché provveda all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni in caso di persistente inottemperanza. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, in quanto l’onere rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La regolamentazione delle spese di lite ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore del difensore antistatario, comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate.
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Nota della Redazione
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