Dipendenza da causa di servizio è questione di fatto inappellabile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 162 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello dinanzi alla Corte dei conti è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto. Le questioni medico-legali relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio, alla classifica o all’aggravamento sono espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, indipendentemente dalla loro natura. Esse possono essere dedotte in appello esclusivamente per difetto assoluto di motivazione o per motivazione apparente, cioè quando la giustificazione addotta dal giudice non consenta di comprendere le ragioni e l’iter logico della decisione. Non integra motivazione apparente la sentenza che, pur sintetica, ponga a fondamento una relazione tecnica lineare e dia conto delle osservazioni di parte. Il difetto di contraddittorio nella formazione dell’elaborato peritale non sussiste quando la convocazione avvenga nelle forme consentite dall’emergenza pandemica, mediante scambio cartolare diretto a tutte le parti.
Il Fatto
L’appellante, militare in servizio, aveva chiesto in primo grado di accertare la dipendenza da causa di servizio di una patologia cardiaca, presupposto per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria. Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, condannando il ricorrente alle spese, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio medico legale e ulteriore documentazione sui turni e sugli incarichi svolti.
Con appello tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha censurato la sentenza sotto due profili: da un lato il difetto di motivazione o la motivazione apparente in ordine alla dipendenza della patologia dai servizi svolti; dall’altro la violazione del contraddittorio nella formazione della consulenza d’ufficio. Si sono costituiti l’INPS, chiedendo il rigetto, e il Comando Generale, eccependo l’inammissibilità per violazione dell’art. 170 c.g.c.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto il motivo relativo al contraddittorio. Le prescrizioni adottate durante l’emergenza pandemica da COVID-19, imponendo il distanziamento interpersonale, hanno giustificato la nota con cui l’Ufficio medico legale ha comunicato alle parti che erano sospese le attività collegiali con convocazione personale, invitandole a inviare le proprie considerazioni medico-legali come forma di contraddittorio cartolare.
Dagli atti risulta che tutte le parti interessate sono state convocate, sebbene nelle forme consentite dall’emergenza, e che l’Ufficio ha preso posizione sulle teorie prospettate dalla parte, confutandole con argomentazioni scientifiche non meramente tautologiche. Il principio del contraddittorio, osserva il Collegio, è stato quindi rispettato mediante il solo scambio cartolare, che ha comunque assicurato il confronto sui singoli punti di discussione.
Per il resto l’appello è inammissibile. L’art. 170 c.g.c. — che ha sostituito la previgente disciplina dell’art. 11, comma 5, d.l. n. 453 del 1993, convertito con modificazioni — consente l’appello nei giudizi pensionistici per soli motivi di diritto, parificando a questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio, alla classifica o all’aggravamento.
Richiamando le Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, la Corte ricorda i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto: i primi investono la portata dispositiva di una norma e il suo ambito applicativo; le questioni medico-legali su dipendenza, classifica o aggravamento sono invece parificate a questioni di fatto e deducibili solo per omessa o apparente motivazione. La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto, ricorre quando dietro la parvenza di una giustificazione la motivazione non consenta di comprendere le ragioni e le basi della decisione.
Nel caso concreto l’appellante ha in realtà riproposto le censure già mosse in primo grado, relative all’esame incompleto della vicenda e al contraddittorio, questioni già affrontate e superate dal giudice con motivazione valida. La relazione peritale appare ineccepibile e lineare: il quadro anamnestico compromesso e l’ordinarietà dei servizi svolti escludono un’incidenza causale abnorme dello stress. La decisione impugnata è dunque motivata in modo adeguato e completo; sotto la veste della motivazione apparente l’appellante ha prospettato solo questioni di fatto, inammissibili in appello. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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