Daspo per cori denigratori privo di connotazione violenta: annullato (TAR Abruzzo n. 545 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Presupposto del divieto di accesso a manifestazioni sportive, ex art. 6 della legge n. 401/1989, è l’episodio o la condotta caratterizzata da violenza, in occasione di manifestazioni sportive, per preservare il regolare svolgimento di queste ultime, a tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità pubblica. Il requisito richiesto per l’adozione della misura è la specificità del comportamento e la sua idoneità ad incitare alla violenza o a turbare la tranquilla competizione sportiva. I cori puramente denigratori e provocatori, privi di connotazione violenta, pronunciati in un clima di agevole gestione dell’ordine pubblico e senza prodromi di scontri, non integrano i presupposti per l’emissione del daspo.
Il Fatto
La Questura di Chieti, sulla base del rapporto dei Carabinieri di Casoli, disponeva, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, il divieto di accesso a manifestazioni sportive (daspo) per anni 1 e mesi 6 a carico del ricorrente, con obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri in occasione degli incontri di una squadra di calcio. Il provvedimento traeva origine dalla partecipazione del ricorrente a un incontro di calcio, durante il quale si sarebbe reso responsabile di cori offensivi verso le forze dell’ordine (“chi non salta è un celerino”, “che schifo la Digos”).
L’interessato impugnava il provvedimento questorile, unitamente al decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, dell’art. 6 della legge n. 401/1989, del principio di proporzionalità e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, di motivazione e per travisamento dei fatti. Con ordinanza cautelare il Tribunale accoglieva la domanda presentata dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure dedotte. Il Collegio ha preliminarmente evidenziato che presupposto della misura impugnata sono episodi e condotte caratterizzati da violenza, in occasione di manifestazioni sportive, finalizzati a preservare il regolare svolgimento delle stesse, a tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità e della sicurezza pubblica nei luoghi degli eventi.
Nel caso di specie, il Tribunale ha condiviso la motivazione dell’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Chieti, che aveva escluso la natura dei cori come idonei ad inneggiare o incitare alla violenza. Secondo il GIP, il contenuto dei cori appariva unicamente denigratorio e provocatorio, privo di connotazione violenta, tenuto conto del luogo e del momento in cui erano stati pronunciati, del ridotto numero di partecipanti all’evento sportivo e di componenti delle forze dell’ordine, dell’assenza di segnali o prodromi di scontri tra tifoserie o tra queste e le forze dell’ordine.
Il Collegio ha quindi ritenuto che l’ordinanza del GIP, pur non potendo statuire sulla legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui reca il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, avesse comunque diffusamente argomentato circa la mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione, con motivazione approfondita, completa ed esaustiva, condivisa anche ai fini del giudizio.
Ne consegue che il provvedimento questorile e il decreto prefettizio impugnati vanno annullati per le ragioni assorbenti esposte, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti in considerazione dei fatti di causa.
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Nota della Redazione
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