Silenzio della P.A. escluso se il Comune non indice la gara (TAR Toscana n. 100 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra gli estremi del silenzio-inadempimento il comportamento dell’Amministrazione che, in riscontro alle diffide del privato, motivi con presupposti di fatto e di diritto la propria determinazione di non concludere il procedimento. L’atto che interrompe la procedura comparativa per l’assegnazione di una concessione demaniale non è soprassessorio quando esprime una volontà dell’ente di non dare corso alla selezione, non limitandosi a un mero rinvio dilatorio. Tale provvedimento è autonomamente lesivo e va impugnato nei termini: la sua mancata impugnazione preclude al giudice amministrativo l’esame delle censure di illegittimità, anche se proposte in via indiretta con l’azione di accertamento. La verifica della legittimità del rifiuto di provvedere resta distinta dall’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento.

Il Fatto

Una società cooperativa propone ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare il silenzio e l’inerzia di un Comune sulla procedura comparativa avviata per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima, con condanna a concludere il procedimento e, occorrendo, nomina di un commissario ad acta.

Il Comune aveva avviato la procedura dopo l’istanza di rinnovo ventennale presentata dalla concessionaria uscente. Il ricorrente, che aveva manifestato interesse, ha diffidato l’ente in più occasioni. L’Amministrazione ha dapprima rappresentato l’impossibilità di quantificare l’indennizzo in attesa dei criteri ministeriali, poi ha dichiarato di dover procedere all’aggiornamento del PUA comunale e di non poter concludere la selezione entro la stagione balneare successiva. Da allora nessun ulteriore impulso. Ricorso respinto; appello non proposto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’unica censura, che denunciava la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione, per mancata conclusione del procedimento regolato dall’art. 37 del Codice della Navigazione e dall’art. 18 del Regolamento esecutivo.

Il Collegio rileva che il Comune ha costantemente interloquito con la ricorrente. Con una prima nota ha subordinato la quantificazione dell’indennizzo ai criteri del decreto ministeriale, necessari a garantire l’equa remunerazione degli investimenti. Con la nota successiva ha dichiarato l’impossibilità di una conclusione immediata della gara, indicando le attività preliminari ritenute necessarie.

Da tali atti emerge una volontà dell’Amministrazione di non procedere alla comparazione delle domande, argomentata su presupposti specifici, indipendentemente dalla loro condivisibilità. Ciò esclude la qualificazione come atto soprassessorio: secondo la giurisprudenza richiamata, e in particolare TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 4193 del 2024, è soprassessorio solo l’atto che apparentemente spende il potere, ma sostanzialmente elude l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o sospensioni non previste dalla legge.

Nel caso concreto ricorre invece un principio di indispensabilità della previa determinazione dell’indennizzo e la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico. Il Tribunale richiama un proprio precedente su fattispecie analoga e la giurisprudenza amministrativa ivi citata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 10485 del 2024; n. 9543 del 2024; TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 6387 del 2024), secondo cui tali atti non sono dilatori, ma esprimono la volontà di non indire la gara se non in un termine rimesso alla valutazione discrezionale dell’ente.

Ne deriva che l’atto lesivo avrebbe dovuto essere impugnato ritualmente. Le censure sulla motivazione dell’ente costituiscono possibili motivi di illegittimità del provvedimento di risposta e non possono essere esaminate in questa sede. Il ricorso è quindi infondato; le spese sono compensate per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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