Incarichi semidirettivi: sindacato di legittimità e rilevanza dei precedenti disciplinari (Cons. Stato n. 10026 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di conferimento degli incarichi semidirettivi della magistratura ordinaria il provvedimento del CSM è espressione di ampia discrezionalità e resta sindacabile, in sede di legittimità, solo per eccesso di potere, sotto i profili dell’irragionevolezza, dell’omissione, del travisamento dei fatti e dell’arbitrarietà. Il controllo giurisdizionale verifica la completezza dell’apprezzamento dei presupposti, la coerenza tra elementi valutati e conclusioni, la logicità del giudizio e l’effettività della comparazione, non l’attitudine in concreto dei candidati. Ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, le decisioni adottate dalla Sezione disciplinare sono comunque oggetto di valutazione, anche quando siano state annullate per motivi processuali, potendo i fatti essere apprezzati nella loro dimensione storica. La mancata audizione del candidato che ne abbia fatto richiesta non è imposta dalla disciplina procedurale e non determina l’illegittimità della delibera quando la motivazione dia conto delle difese e degli esiti dei procedimenti.
Il Fatto
Un magistrato con VII valutazione di professionalità partecipava alla procedura per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di presidente di sezione, settore penale, presso il Tribunale di Matera. La Quinta Commissione del CSM rimetteva al Plenum tre proposte; il candidato interessato chiedeva con mail di essere rivalutato e audito, ma la Commissione ne prendeva solo atto. Il Plenum approvava la proposta in favore di altra candidata.
Il magistrato impugnava davanti al TAR Lazio la delibera e i verbali, lamentando la valorizzazione negativa di un precedente disciplinare conclusosi con ammonimento e poi annullato senza rinvio dalla Cassazione per improponibilità della nuova azione disciplinare, la carenza di comparazione e il mancato accoglimento dell’istanza di audizione. Il TAR respingeva il ricorso con la sentenza n. 2126/2024, ravvisando difetti istruttori né omissioni di titoli rilevanti. Proponeva quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla condivisione del perimetro del sindacato, affermato dalla stessa Amministrazione: il conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi è atto ampiamente discrezionale, verificabile solo per eccesso di potere. Il riesame non concerne la maggiore o minore attitudine dei candidati, ma la ragionevolezza dell’iter logico, la consistenza obiettiva degli elementi assunti e il nesso di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.
La Corte ricorda che i candidati non vanno posti a raffronto in modo analitico per ciascun parametro, potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario: nessuna carenza motivazionale deriva dal diverso grado di dettaglio nella ricostruzione delle carriere. Passa poi all’esame degli indicatori specifici dell’art. 15 del Testo Unico, lett. a) e b), e degli indicatori generali, verificando come la delibera abbia illustrato le esperienze di entrambe le candidate, i limiti di una carriera svolta solo in ambito penalistico e la maggiore estensione temporale e articolazione del profilo dell’appellante.
Quanto al profilo disciplinare, il Consiglio rileva che la delibera ha dato conto dei comportamenti oggetto di incolpazione, delle difese e degli esiti di entrambi i procedimenti. L’organo di autogoverno ha applicato l’art. 37 del T.U. valutando i fatti a prescindere dall’esito del procedimento, ma nella loro oggettiva dimensione storica, ancorché la pronuncia disciplinare fosse stata annullata per motivi processuali. Non è quindi configurabile il dedotto difetto di accertamento storico dei fatti.
La mancata audizione, non imposta dalla disciplina procedurale, non ha inciso sulla decisione finale, poiché la motivazione risulta completa. La Corte richiama infine il consolidato orientamento sulle regole motivazionali del CSM e osserva che la medesima delibera è stata ritenuta immune dai vizi in altri separati ricorsi, respinti dal TAR Lazio e confermati in appello. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la complessità e novità delle questioni di fatto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.