Quantificazione del danno per ottemperanza e rivalutazione fino alla conversione in debito (TAR Lombardia n. 2760 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza di condanna al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, la somma liquidata dal Commissario ad acta è soggetta a rivalutazione monetaria dalla data dell’illecito fino alla data di quantificazione attuale, in funzione compensativa della mancata disponibilità della somma. Una volta determinato l’ammontare all’attualità, l’obbligazione originariamente di valore si converte in debito di valuta, sul quale decorrono i soli interessi legali fino all’effettivo soddisfo. La mancata produzione dei Formulari di identificazione dei rifiuti non preclude la liquidazione, ove la quantificazione sia condotta in via estimativa su documentazione con data certa e ragionevolmente riferibile alla vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente, già dante causa incorporata, aveva ottenuto dal TAR Lombardia l’annullamento di provvedimenti comunali che le imponevano la pulizia e la recinzione di un’area occupata abusivamente, con condanna del Comune al risarcimento per equivalente tramite il meccanismo della condanna sui criteri di cui all’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.
Con sentenza non definitiva il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza e nominato un Commissario ad acta per la quantificazione. Depositata la relazione finale, entrambe le difese hanno contestato le conclusioni: la ricorrente ha chiesto rivalutazione e interessi fino al soddisfo; il Comune ha sostenuto la conversione in debito di valuta già dal passaggio in giudicato e l’applicazione dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i rilievi di entrambe le parti e conferma integralmente le conclusioni del Commissario. In via preliminare, esclude l’applicabilità dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., richiamando la sentenza non definitiva: il tempo trascorso è irrilevante, essendo la richiesta anteriore al termine di prescrizione decennale, e nessuna parte ha avviato un confronto tempestivo.
Quanto al regime della liquidazione, la Corte afferma che sulle somme dovute a titolo di risarcimento da responsabilità extracontrattuale spettano gli interessi e la rivalutazione dalla data dell’illecito, in funzione compensativa. Il Commissario ha quindi correttamente applicato la rivalutazione periodica sulle somme impiegate per eseguire i provvedimenti poi annullati, dal momento del loro utilizzo fino alla quantificazione finale.
L’obbligazione, originariamente di valore, una volta determinato l’ammontare all’attualità si converte in debito di valuta, sul quale decorrono i soli interessi legali fino al saldo, in applicazione del principio nominalistico. Le contestazioni sul soggetto che ha materialmente pagato sono respinte, poiché i pagamenti erano riferibili alle attività di rimozione e smaltimento e provenivano da una società collegata, poi incorporante.
Non è accolta neppure la censura sulla mancata produzione dei F.I.R.: la sentenza non definitiva era stata assunta nella consapevolezza di tale carenza, già segnalata dal Comune nel giudizio conclusosi con la condanna. La valutazione estimativa è quindi inevitabile. La mancata predisposizione dei formulari non prova l’assenza di movimentazione dei rifiuti, ma al limite la sola carenza di un presupposto del trasporto.
Il ricorso è pertanto accolto con condanna del Comune al pagamento della somma liquidata, oltre interessi legali dal 1° aprile 2025 fino all’effettivo soddisfo, e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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