Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2084 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, retto dal principio dispositivo, la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere più interesse alla pronuncia determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, e deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa. La sopravvenuta carenza di interesse impedisce la decisione nel merito della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, una società, ha impugnato con ricorso introduttivo e motivi aggiunti una serie di provvedimenti: l’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Napoli e il rigetto dell’iscrizione nella white list, con gli atti istruttori presupposti; gli atti con cui i Comuni avevano disposto il recesso da un contratto di gestione dei servizi cimiteriali e la nuova determina a contrarre; nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento di cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali per sopravvenuta carenza dei requisiti di legge.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite per resistere. In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha rappresentato che, nelle more, la società era stata messa in liquidazione, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei gravami.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la società, con atto depositato in vista dell’udienza e ribadito in sede di discussione, ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia per essere sopravvenuta la messa in liquidazione. Su questa base ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse.
Il percorso argomentativo muove dal principio dispositivo che regge il processo amministrativo. La dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla pronuncia non consente al giudice di decidere la controversia nel merito, poiché egli non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne deriva l’obbligo di adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa della parte.
Il Collegio ha richiamato, a sostegno, Cons. Stato Sez. VI n. 2441 del 13 marzo 2024, che conferma l’indirizzo secondo cui il venir meno dell’interesse sostanziale preclude la decisione sul merito dei provvedimenti impugnati.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giuste ragioni di compensazione integrale, in considerazione degli interessi incisi dall’azione amministrativa in materia. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo delle persone fisiche e degli enti privati menzionati, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.