Requisiti di gara e alea dell’offerta economica nel TPL: nessuna fumus per la cautela (TAR Lombardia n. 781 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di gara che impongono requisiti di partecipazione e regole per la formulazione dell’offerta economica non sono immediatamente escludenti, e pertanto non legittimano la tutela cautelare, ove non abbiano natura in astratto direttamente impeditiva della partecipazione alla procedura. I requisiti prescritti dal disciplinare non possono essere dichiarati irragionevoli, sproporzionati o discriminatori se risultano coerenti con l’oggetto e l’importanza dell’affidamento e con l’assetto di gara scelto dalla stazione appaltante. La censura relativa all’alea dell’offerta economica richiede elementi specifici e concreti da cui desumere una difficoltà estrema o una sostanziale impossibilità di formulare un’offerta remunerativa. La domanda di sospensione cautelare è comunque priva di periculum in mora quando il termine per la presentazione delle offerte è ancora lontano, essendo preminente l’interesse alla prosecuzione della gara.

Il Fatto

Una società operante nel settore del trasporto pubblico locale ha impugnato gli atti della procedura di affidamento dei servizi di TPL del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, indetta dall’Agenzia del bacino, deducendo l’illegittimità di numerose clausole del bando e del disciplinare, ritenute immediatamente escludenti.

La ricorrente ha contestato in particolare i requisiti di partecipazione, le regole sulla formulazione dell’offerta economica e gli allegati relativi alle condizioni minime di qualità, chiedendo la sospensione dell’efficacia degli atti di gara. L’Agenzia si è costituita in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo le censure non assistite da evidente fondatezza. In primo luogo, il Collegio ha escluso che le clausole impugnate abbiano natura astrattamente impeditiva della partecipazione alla gara, non essendo idonee a porre le imprese nella condizione di non poter presentare un’offerta ammissibile.

Quanto ai requisiti di partecipazione, il Tribunale ha osservato che non appaiono irragionevoli, sproporzionati o discriminatori, considerato l’oggetto e l’importanza dell’affidamento e la strutturazione del servizio prescelta dall’Agenzia. Il sindacato giurisdizionale in materia di conformazione dei requisiti all'”assetto di gara” scelto dalla stazione appaltante è limitato, sicché i requisiti non possono considerarsi di per sé preclusivi della partecipazione.

Sulle clausole relative all’offerta economica, la ricorrente non ha fornito elementi specifici e concreti atti a dimostrare una difficoltà estrema o una sostanziale impossibilità di formulare un’offerta remunerativa, pur nell’ambito della normale alea contrattuale. Il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 284/2021, secondo cui tale dimostrazione è necessaria per fondare la censura.

Il TAR ha infine rilevato, in conformità alla precedente ordinanza della stessa Sezione n. 698 del 2026, la mancanza di periculum in mora, essendo il termine per il ricevimento delle offerte fissato al 30 settembre 2026 e risultando l’intenzione dell’Agenzia di differire ulteriormente la scadenza di trenta giorni. Nel contemperamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto preminente l’interesse alla prosecuzione della gara, con conseguente rigetto della domanda cautelare e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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