Contributo compensativo per nuove licenze taxi parametrato al deprezzamento (TAR Lombardia n. 3725 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo posto a carico dei vincitori del concorso straordinario per il rilascio di nuove licenze taxi, previsto dall’art. 3 del d.l. n. 104 del 2023 convertito nella legge n. 136 del 2023, ha funzione indennitaria e non risarcitoria: deve compensare il decremento di valore subito dalle licenze già rilasciate, non corrispondere il loro intero valore di mercato. La formula “sulla base di una ricognizione del valore di mercato” attribuisce al Comune un margine di discrezionalità, coerente con la competenza statale trasversale in materia di tutela della concorrenza e con la competenza comunale sul servizio. È legittima la riduzione del contributo per le licenze cd. speciali, purché la compensazione dei taxisti già attivi resti integrale. La verifica istruttoria fondata su dati statistici parziali non è illegittima quando il livello di acquisizione è ragionevole e verosimile e non sono prospettati elementi alternativi attendibili.
Il Fatto
Alcuni taxisti operanti nel Comune di Milano e alcune associazioni di categoria impugnavano la delibera di Giunta n. 1503 del 2023, con cui l’amministrazione approvava le linee di indirizzo per un concorso straordinario finalizzato al rilascio di 450 nuove licenze taxi, pari a circa il 10% di quelle esistenti. Gli stessi atti venivano poi integrati dalla delibera n. 71 del 2024, dal parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dalla determina dirigenziale di approvazione dello schema e dal bando di concorso.
I ricorrenti contestavano soprattutto i criteri di quantificazione del contributo a carico dei vincitori, fissato in euro 96.500,00 e non nell’intero valore medio di mercato delle licenze, stimato in euro 160.000,00. Lamentavano inoltre le riduzioni previste per le licenze speciali e i profili di contraddittorietà del parere dell’Autorità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riunisce i ricorsi e li respinge. Muove dalla constatazione che la misura compensativa introdotta dall’art. 3 del d.l. n. 104 del 2023 non risponde ad alcun obbligo costituzionale: il legislatore non è tenuto a tenere indenne l’operatore dal pregiudizio economico derivante dall’allargamento del mercato. La trasferibilità della licenza, garantita dall’art. 9 della legge n. 21 del 1992, comporta l’assunzione dell’alea del mercato.
La locuzione “sulla base di una ricognizione del valore di mercato” non impone un automatismo, ma delinea uno spazio di discrezionalità in capo al Comune. Il Tribunale richiama la giurisprudenza costituzionale sul carattere trasversale della tutela della concorrenza e sul margine riconosciuto agli enti locali nella regolazione del servizio, in forza dell’art. 5 della legge n. 21 del 1992.
Sul piano sostanziale, la Corte distingue la funzione indennitaria da quella risarcitoria: al danno economico legittimamente inflitto corrisponde un credito commisurato al pregiudizio effettivo, cioè al deprezzamento della licenza. Il contributo pari all’intero prezzo di mercato avvantaggerebbe l’operatore in modo svincolato dal pregiudizio. La sola notizia del rilascio di nuove licenze svaluta quelle esistenti prima ancora del bando, cosicché la stima iniziale diviene eccedente.
Quanto alle licenze speciali, il Tribunale esclude che le riduzioni siano prive di base normativa: gli artt. 2, 5 e 14 della legge n. 21 del 1992 attribuiscono al Comune la regolazione del servizio e l’accessibilità per i disabili. L’aumento del contributo di base da euro 86.829,00 a euro 96.500,00 ha preservato l’integralità della compensazione.
Sull’istruttoria, il Collegio ritiene il parere dell’Autorità favorevole e la metodologia delle chiamate inevase non illegittima, nonostante il campione parziale. Le proiezioni statistiche ammettono margini di opinabilità; in mancanza di alternative attendibili, è sufficiente un livello di acquisizione ragionevole e verosimile. I secondi motivi aggiunti sono in parte inammissibili per carenza di interesse, in parte infondati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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