Autotutela e rinnovazione dell’ordine di demolizione (TAR Lombardia n. 3720 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione, dichiarando di esercitare l’autotutela per emendare i vizi della precedente ingiunzione di demolizione e conservarne il contenuto dispositivo, ne disponga invece la rinnovazione con efficacia ex nunc. La commistione tra convalida, che sana l’atto invalido con effetti ex tunc e ne conserva gli effetti, e rinnovazione, che consiste nell’adozione di un nuovo provvedimento sostitutivo, dà vita a un atto incoerente e non riconducibile ad alcuno dei due paradigmi. L’illegittimità è aggravata dall’omesso rinnovo delle garanzie partecipative, tanto più necessario in una vicenda in cui il contraddittorio avrebbe consentito una valutazione complessiva delle questioni emerse in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto la demolizione di una pergotenda realizzata, secondo l’amministrazione, senza titolo abilitativo. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’illegittimo ricorso all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, l’erronea fissazione del termine di quindici giorni per la rimozione e la natura di edilizia libera dell’opera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001.

Nelle more del giudizio il Comune ha annullato in autotutela quel provvedimento e ha adottato una nuova ordinanza, con cui ha ritenuto “come non apposti” i riferimenti alla competenza sindacale, il termine di quindici giorni e il richiamo all’art. 650 cod. pen., disponendo la “riadozione con efficacia ex nunc” del dispositivo ordinatorio. Il ricorrente ha impugnato anche questo atto con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: l’ordinanza successiva ha superato quella precedentemente impugnata. L’esame si è quindi concentrato sulle censure avverso il nuovo provvedimento.

Richiamando la propria sentenza n. 3058/2024, resa in fattispecie analoga, il Tribunale ha qualificato l’atto come a natura complessa. Da un lato, esso annulla in autotutela le parti dell’ordinanza precedente ritenute viziate; dall’altro, dispone la riadozione con efficacia ex nunc del dispositivo ordinatorio emendato, invocando il principio di conservazione degli atti giuridici.

Il Collegio ha ritenuto la costruzione incoerente. L’atto combinerebbe, in maniera atipica e priva di linearità interna, elementi propri della convalida e requisiti della rinnovazione. La convalida sana l’atto invalido con efficacia ex tunc e ne conserva gli effetti, operando mediante una fattispecie complessa derivante dalla saldatura con il provvedimento convalidato, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3385 del 2021 e a un risalente orientamento del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 682 del 1951, oltre che a TAR Piemonte, Sez. II, n. 917 del 2021. La rinnovazione, invece, non retroagisce e consiste nell’adozione di un nuovo provvedimento sostitutivo. Le due fattispecie rispondono a finalità opposte: conservazione dell’atto invalido emendato, l’una; esercizio ex novo del potere amministrativo, l’altra.

Il profilo di maggiore rilievo è però procedurale. L’ordinanza è stata emanata senza il rinnovo delle garanzie partecipative, che l’amministrazione ha reputato non necessarie. Il Collegio ha osservato che, considerando lo sviluppo del contenzioso, il contraddittorio avrebbe potuto favorire una valutazione complessiva delle plurime questioni emerse in sede processuale: la struttura della pergotenda, la sua eventuale riconducibilità all’edilizia libera e il tema delle distanze legali.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto accolto nei profili esaminati, con assorbimento delle ulteriori censure. In sede di riedizione del potere l’amministrazione dovrà rinnovare il procedimento di verifica edilizia, previo adeguato coinvolgimento del ricorrente e sulla base di una completa e aggiornata rappresentazione dei fatti e delle norme. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale dei vizi accolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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