Sanzioni tributarie all’amministratore di fatto di società cartiera (Cass. civ. Sez. V n. 17816 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 7 d.l. n. 269/2003, convertito con l. n. 326/2003, dispone che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, anche quando questa sia gestita da un amministratore di fatto. Tale regola eccezionale presuppone però che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società amministrata. Qualora risulti che l’amministratore di fatto abbia utilizzato l’ente quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti commessi a proprio vantaggio, ovvero che la società sia fittiziamente costituita o interposta — come nel caso della società cartiera — viene meno la ratio della deroga e si ripristina la disciplina generale del d.lgs. n. 472/1997, con conseguente applicazione della sanzione alla persona fisica.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava, previa riunione, gli appelli proposti dal contribuente avverso due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano. I giudici di primo grado avevano respinto i ricorsi contro due atti di irrogazione di sanzioni, per gli anni 2012 e 2013, emessi nei suoi confronti quale amministratore di fatto della società. Nei confronti dell’ente, per i medesimi anni, erano state effettuate riprese Ires, Irap e Iva a fronte di omesse dichiarazioni fiscali.

Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 7 d.l. n. 269/2003 e degli artt. 2639, primo comma, cod. civ. e 9 d.lgs. n. 472/1997. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la portata dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, in deroga al principio di personalità della responsabilità dell’autore della violazione fissato dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. La norma riserva esclusivamente all’ente le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica, anche se gestita da un amministratore di fatto, e opera per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Tale regola eccezionale presuppone però che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata. Solo questa condizione giustifica la deroga al principio personalistico. Se invece l’amministratore ha agito nel proprio esclusivo interesse, usando l’ente quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti a proprio vantaggio, viene meno la ratio della deroga e si applica la disciplina generale. Il principio non opera, in particolare, nell’ipotesi di società cartiera, mera fictio utilizzata a fini personali.

La Corte rileva che l’orientamento è stato recepito dal legislatore con la novella dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, che ha introdotto l’art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 472/1997. La nuova disposizione conferma che, se è accertato che la persona giuridica o la società siano fittiziamente costituite o interposte, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato l’inesistenza della società, priva di documentazione contabile, con sede legale inesistente e amministratori succedutisi rapidamente e resi irreperibili, qualificandola come mera cartiera. Hanno poi individuato gli elementi dell’amministratore di fatto, valorizzando la gestione continuativa e sistematica dei rapporti commerciali. La Corte conferma che la violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricognizione della fattispecie concreta, rimessa al giudice di merito, e che la doppia conforme preclude il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. I motivi sono pertanto respinti, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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