Ottemperanza al giudicato: onere probatorio dell’Amministrazione inadempiente e diniego dell’astreinte (TAR Lazio n. 9163 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario. A fronte dell’allegato inadempimento del debitore pubblico, grava sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova dell’avvenuta esecuzione, non essendo sufficiente un atto di mera costituzione di stile. La fissazione della somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica e richiede una valutazione circa la gravità e l’ingiustificatezza del ritardo.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Università e della Ricerca, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di differenze retributive, oltre accessori. Il Ministero, rimasto inadempiente, non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 113 cod. proc. amm., chiedendo che il TAR ordinasse all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e che fosse fissata la somma di denaro per ogni violazione o ritardo successivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione resistente non aveva fornito chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza. Il Collegio ha richiamato il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13533/2001), secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore che eccepisce di aver estinto l’obbligazione.

In sede di ottemperanza, pertanto, l’Amministrazione non può limitarsi a contestare la fondatezza della pretesa, ma deve dimostrare di avervi dato esecuzione. I presupposti del diritto fatto valere, ormai cristallizzati nel giudicato, non sono sindacabili in questa sede, essendo il giudice dell’ottemperanza chiamato a verificare il solo fatto dell’inadempimento.

Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, nominando in caso di ulteriore inerzia un commissario ad acta con facoltà di delega e senza compenso.

Il Collegio ha invece rigettato la domanda di fissazione dell’astreinte, ritenendo che il ritardo maturato dall’Amministrazione non fosse tale da giustificare la condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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