Contributo portuale commisurato ai turni al netto del personale cessato (Cons. Stato n. 5310 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di cui all’art. 199, comma 1, lett. b), del d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, è destinato a compensare i costi del personale sostenuti dall’impresa appaltatrice nel periodo di parziale inattività, al fine di preservare i livelli occupazionali ante-pandemia e la piena operatività dei concessionari terminalisti. Il calcolo fondato sulla sola riduzione dei turni rispetto al 2019 non può prescindere dal personale dipendente impiegato: vanno esclusi dal computo i turni riferibili a lavoratori non più in organico. L’interpretazione strettamente letterale, che valorizza il solo dato oggettivo dei turni prestati in meno, premia la riduzione del personale e tradisce la ratio della misura. Sussiste l’interesse ad agire del concorrente che operi nello stesso ristretto bacino d’utenza, anche senza prova di un pregiudizio economico attuale.
Il Fatto
Una società autorizzata all’esercizio di operazioni portuali impugnava i provvedimenti con cui l’Autorità di Sistema Portuale aveva riconosciuto a un’impresa concorrente il contributo per il calo dei traffici, per il periodo gennaio 2021-marzo 2024 e, con motivi aggiunti, aprile-settembre 2024. Il criterio contestato calcolava il contributo sulla differenza assoluta tra i turni lavorati nel 2019 e quelli degli anni successivi, includendo i turni riferibili a dipendenti nel frattempo cessati.
Il TAR Toscana dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondato nel merito. La società proponeva appello, censurando la statuizione sull’interesse e il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo. La ricorrente opera nello stesso bacino d’utenza della controinteressata e le imprese autorizzate titolari di contratti rilevanti sono solo tre. Il contributo illegittimo rafforza economicamente il concorrente, impedendone la fuoriuscita dal mercato.
La lesione va collegata alle ricadute economiche dei provvedimenti tra imprese dirette concorrenti. L’alterazione della curva della concorrenza da aiuti non dovuti fonda il divieto di aiuti di Stato ex art. 107 del TFUE. Richiamando la nozione di vicinitas in termini di stesso bacino d’utenza, la Corte ritiene che l’illegittimo sostegno a un concorrente ne produca il rafforzamento, con elevata probabilità di vantaggio per l’appellante.
Respinta l’eccezione di tardività, il Collegio precisa che il termine ex art. 41, comma 2, c.p.a. decorre dalla piena percezione dell’effetto lesivo. Il metodo di calcolo è emerso con certezza solo dal deposito delle note del 2022, non dalla conoscenza parziale degli elementi di fatto.
Nel merito, la Corte condivide la tesi dell’appellante: il meccanismo è compensativo e finalizzato al mantenimento della forza lavoro. Il legislatore ha inteso indennizzare i costi del personale e preservare le piante organiche. L’interpretazione seguita dalle amministrazioni finisce per premiare la riduzione del personale, esito illogico. Rileva, inoltre, l’esclusione dei turni dei lavoratori somministrati dal calcolo. Cadono quindi le difese basate sull’andamento economico dell’impresa.
Accolti appello, ricorso e motivi aggiunti, gli atti impugnati sono annullati. Le amministrazioni sono condannate in solido alle spese dei due gradi; compensate tra appellante e controinteressata.
Nota della Redazione
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