Errata applicazione del criterio di valutazione B.3: l’erroneità del punteggio tecnico giustifica la misura cautelare ante contractum (TAR Marche n. 169 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure ad evidenza pubblica, la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso l’aggiudicazione può essere accolta quando il ricorso presenti profili di fondatezza in ordine all’errata applicazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, come desumibile anche dalla relazione tecnica depositata dall’amministrazione. La concessione della misura cautelare ante contractum è subordinata al bilanciamento degli interessi, che deve tenere conto della sussistenza di un termine perentorio per l’esecuzione dei lavori, la cui perdita comporterebbe il decadimento dal co-finanziamento; ove tale termine non sia indicato e sussista la possibilità di definire il giudizio di merito in tempi ragionevoli, la res deve ritenersi adhuc integra e l’inibizione della stipula del contratto (o della consegna dei lavori) costituisce la misura idonea a garantire la tutela del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata in una procedura di gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante Marche per l’affidamento di un appalto, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei verbali di gara nella parte in cui erano stati attribuiti i punteggi tecnici, nonché del conseguente provvedimento di aggiudicazione e del diniego opposto all’istanza di autotutela, chiedendo l’annullamento degli atti e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con domanda risarcitoria in via gradata.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale, valutata la domanda cautelare, ha rilevato che il ricorso presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo incentrato sulla errata applicazione del criterio di valutazione B.3. Tale valutazione è stata corroborata dalla relazione tecnica depositata in giudizio dalla Regione, che ha evidenziato elementi di criticità nella formazione del punteggio.

Quanto al bilanciamento degli interessi, il Collegio ha espressamente richiesto al Comune interveniente ad opponendum di indicare un termine perentorio entro il quale i lavori avrebbero dovuto essere ultimati per non incorrere nella perdita del co-finanziamento di Sport e Salute S.p.A.. La mancata indicazione di tale termine ha condotto il Tribunale a ritenere che l’interesse pubblico alla celere esecuzione dei lavori non fosse attuale e impellente.

Poiché sussiste la possibilità di definire il giudizio nel merito in tempi ragionevoli, lasciando la res adhuc integra, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo l’inibizione della stipula del contratto o, se già stipulato, della consegna dei lavori, e ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 21 ottobre 2026, compensando le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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