Notifica cartella esattoriale e inapplicabilità dell’art. 139 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17780 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 è soggetta alla disciplina del servizio postale ordinario e non a quella di cui alla legge n. 890/1982; conseguentemente, non trovano applicazione le norme del codice di rito che regolano la notificazione operata dall’ufficiale giudiziario, ivi inclusi gli adempimenti di cui all’art. 139 cod. proc. civ. per l’ipotesi di consegna al portiere, con la necessità della raccomandata informativa. La censura relativa all’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. quando la Corte d’appello abbia confermato la motivazione del primo giudice e il ricorrente non prospetti significative diversità tra le ragioni poste a fondamento delle due decisioni di merito.
Il Fatto
Un avvocato proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l’intimazione di pagamento emesse dall’agente della riscossione, deducendo l’irregolarità della notificazione delle cartelle esattoriali sottese, eseguite ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, e l’intervenuta prescrizione dei crediti contributivi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1730/2021, confermava integralmente la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’iscritto proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito con controricorso dalla Cassa di previdenza e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il ricorrente depositava altresì istanza di sospensione del procedimento, non accolta in via pregiudiziale per carenza della documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto rigettato l’istanza di sospensione del procedimento, proposta con memoria, in quanto non corredata dal deposito dei documenti necessari a provare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina applicabile, in base all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
Con riferimento al primo motivo, relativo all’errata applicazione dell’art. 26, primo comma, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 e alla mancata applicazione della legge n. 890/1982 per la notifica eseguita nelle mani del portiere, la Corte ha ritenuto la censura infondata. Il giudice di merito aveva correttamente statuito che, nella notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario, trovano applicazione le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982, con la conseguente inapplicabilità delle norme del codice di rito che disciplinano la notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario e, in particolare, degli adempimenti di cui all’art. 139 cod. proc. civ. per il caso di consegna al portiere, ossia l’invio della raccomandata informativa. La Suprema Corte ha richiamato il proprio precedente (Cass. n. 4922/2026), cui ha inteso dare continuità.
Il secondo motivo, con cui si lamentava l’omesso esame circa la mancata produzione delle copie delle cartelle di pagamento originarie, è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non essendo state prospettate significative diversità tra le ragioni poste a fondamento delle decisioni di merito; dall’altro, perché la censura non riguardava un fatto decisivo ma uno dei motivi di appello, puntualmente esaminato e disatteso dalla Corte territoriale.
Il terzo motivo, concernente la prescrizione dei crediti e l’idoneità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a provare l’interruzione dei termini, è stato parimenti ritenuto inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla circostanza che in primo grado non era stata sollevata alcuna contestazione circa la conformità all’originale della documentazione relativa alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione; le asserite contestazioni non erano state trascritte e le considerazioni svolte erano del tutto generiche.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della Cassa di previdenza, vertendosi quanto all’Agenzia delle entrate in una mera denuntiatio litis. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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