Ottemperanza pensionistica e divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 162 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di crediti pensionistici, la regola di cui all’art. 167, co. 3, c.g.c. attribuisce al creditore il diritto agli interessi legali sulla somma nominale, mentre la rivalutazione monetaria spetta a titolo di maggior danno quando l’indice di svalutazione risulti superiore al tasso legale. Il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione non va inteso in senso integrale, quale matematica sommatoria delle due componenti, bensì in senso parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove la svalutazione ecceda la misura dei primi. Ne consegue che l’INPS, nel riliquidare ratei arretrati, deve applicare la rivalutazione anche sui ratei per i quali l’indice di svalutazione supera il tasso di interesse, non limitandosi alla corresponsione dei soli interessi legali. Nel giudizio di ottemperanza, la corretta esecuzione della sentenza va verificata anche con riferimento agli accessori, potendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere solo per la sorte capitale e permanendo la controversia sulle modalità di liquidazione degli oneri accessori.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione già riliquidata con la sentenza n. 339/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, agiva in ottemperanza avverso l’INPS e le amministrazioni datoriali deducendo la mancata esecuzione del giudicato. L’Istituto, costituitosi, dimostrava di aver provveduto alla riliquidazione della sorte capitale e al pagamento dei ratei arretrati con le rate di settembre 2025 e marzo 2026. La controversia residuava unicamente sulle modalità di calcolo degli oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria) sui ratei arretrati relativi al periodo antecedente il 2022, che la ricorrente assumeva erroneamente liquidati dall’INPS. La difesa attorea chiedeva la condanna dell’Istituto al pagamento della differenza, mentre l’INPS sosteneva la correttezza dei conteggi, avendo corrisposto la rivalutazione nella sola misura differenziale rispetto all’interesse legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile, in via pregiudiziale, dichiarava la contumacia delle amministrazioni datoriali e dava atto della rinuncia alla domanda di ottemperanza relativa al pagamento delle spese di lite, intervenuta a seguito dell’incasso della somma. Con riferimento alla sorte capitale, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo l’INPS addivenuto alla riliquidazione della pensione in esecuzione del giudicato.
Quanto agli oneri accessori, la Corte rammentava che la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato, di interessi e rivalutazione monetaria come per legge. L’automaticità di tale corresponsione deriva dalla natura del credito pensionistico quale debito di valore, cui si applica la regola dell’art. 429, co. 3, c.p.c., richiamata per i giudizi pensionistici contabili dall’art. 167, co. 3, c.g.c.
La Corte precisava che la disposizione attribuisce al creditore il diritto agli interessi legali sulla somma nominale, mentre la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno, ritenuto in re ipsa per il solo fatto della svalutazione, quando essa risulti superiore al tasso degli interessi. Ne deriva che l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno, non potendo il cumulo tra le due componenti essere inteso in senso integrale ma soltanto parziale.
Esaminati i conteggi depositati dalle parti, il giudice riscontrava che l’INPS aveva applicato sui singoli ratei arretrati esclusivamente gli interessi legali, anche nei periodi in cui l’indice di svalutazione risultava superiore al tasso di interesse, così violando la disciplina richiamata. Veniva pertanto ordinato all’Istituto di provvedere alla corretta esecuzione della sentenza nella parte relativa al calcolo degli oneri accessori, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
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Nota della Redazione
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