Il diniego di nulla osta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non è assistito da fumus boni iuris se fondato su assenza di DURC e cartelle di pagamento (TAR Emilia-Romagna n. 235 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il provvedimento di diniego del nulla osta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fondato sull’assenza del DURC e sulla presenza di cartelle di pagamento inevase a carico dell’impresa, non appare assistito da fumus boni iuris. Tali elementi, pur non costituendo cause automaticamente ostative, rappresentano sicuri indici di inadeguatezza reddituale dell’impresa, idonei a sorreggere il diniego. La valutazione di tali profili è rimessa al giudizio di merito, restando la fase cautelare limitata a un esame sommario della fondatezza del ricorso.
Il Fatto
Il lavoratore ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Rimini ha rigettato l’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nel ricorso, il lavoratore ha chiesto l’annullamento del diniego, previa sospensione dell’efficacia, deducendone l’illegittimità. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso. La trattazione della domanda cautelare è avvenuta alla camera di consiglio del 28 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare la domanda cautelare, ha richiamato la disciplina di cui all’art. 55 cod. proc. amm., che regola la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Il giudizio cautelare richiede un esame sommario del ricorso, volto a verificare la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.
Il Collegio ha ritenuto che, in questa fase, il ricorso non appaia assistito da idonee ragioni di fondatezza. Il diniego impugnato risulta sorretto da adeguate ragioni ostative. In particolare, il Tribunale ha ritenuto non illegittima la considerazione dell’assenza del DURC e della presenza di cartelle di pagamento inevase. Tali elementi, pur non essendo automaticamente ostativi, sono stati valutati come sicuri indici di inadeguatezza reddituale dell’impresa. La circostanza è stata assunta come elemento sintomatico della mancanza dei requisiti richiesti per il rinnovo del titolo di soggiorno.
Il Tribunale ha anche precisato che ogni determinazione in ordine alla tempestività della notifica del ricorso è riservata al merito. La valutazione compiuta in sede cautelare ha quindi natura sommaria e non preclude un approfondimento delle questioni nella successiva fase di merito.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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