L’accertamento col tovagliometro va rideterminato secondo le peculiarità dell’attività (Cass. civ. Sez. 5 n. 11200 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il metodo induttivo di accertamento fondato sul c.d. tovagliometro è legittimo, purché non disgiunto dall’esame delle peculiarità dell’attività esercitata: il numero dei tovaglioli inviati in lavanderia costituisce un fatto noto idoneo a fondare, previo ragionevole abbattimento percentuale, la presunzione del numero dei coperti effettivamente serviti. La rideterminazione dei ricavi operata dal giudice di merito, che moduli la percentuale di abbattimento e il prezzo medio in base a elementi istruttori concreti, non configura l’adozione di criteri equitativi ed è insindacabile in sede di legittimità. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente veste della violazione di legge, miri a contestare la ricostruzione della vicenda fattuale o la plausibilità del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di una ditta individuale operante nell’organizzazione di cerimonie e ricevimenti, riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, con cui l’Agenzia delle entrate accertava maggiori ricavi. L’Ufficio, basandosi sul c.d. tovagliometro, assumeva che i tovaglioli inviati in lavanderia corrispondessero ai coperti effettivamente serviti e determinava in euro 100,00 il prezzo medio per invitato, desunto da informazioni tratte da un sito internet.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. Proposto appello, la Commissione tributaria regionale, respinte le eccezioni preliminari, accoglieva in parte il gravame, ritenendo incongruo l’abbattimento del 5% operato dall’Ufficio e disponendo una rideterminazione al 30%; giudicava altresì non realistico il prezzo medio di euro 100,00, ritenendo congruo un valore medio di euro 80,00 a persona, comprensivo di IVA, sulla base dei preventivi prodotti dal contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Sul primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, comma 2, c.p.c., 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, 23 e 101 Cost., la Corte chiarisce che la CTR non ha deciso secondo equità, ma ha esercitato il prudente apprezzamento del giudice di merito, valutando il materiale probatorio e modulando le presunzioni in funzione della concreta realtà aziendale. Tale attività rientra nel giudizio di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, concernente la motivazione apparente, la Corte richiama il proprio consolidato indirizzo per cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica della violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Nella specie, la CTR ha dato conto delle ragioni dell’elevazione dell’abbattimento al 30% e della rideterminazione del prezzo medio, valorizzando i preventivi prodotti dal contribuente. La motivazione non è pertanto apparente, essendo sorretta da un percorso argomentativo esaustivo e conforme ai canoni di cui a Cass. n. 23940 del 2017 e Cass. n. 7090 del 2022.
Sul terzo motivo, rubricato come violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte osserva che la censura, pur apparentemente diretta a denunciare un vizio di legge, tende a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. La contestazione della selezione e ponderazione delle prove, nonché della plausibilità del ragionamento presuntivo, è inammissibile, come affermato da Cass., Sez. U., n. 34476/2019 e Cass. n. 18611/2021. La Corte ribadisce che la ricostruzione dei ricavi mediante il numero dei tovaglioli lavati è legittima, purché ancorata alla specifica realtà aziendale e soggetta a un ragionevole abbattimento, conformemente a Cass. n. 8822/2019. La CTR si è attenuta a tali principi, sicché la doglianza dell’Ufficio si risolve in una richiesta di riesame del merito.
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Nota della Redazione
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