Contributo unificato dovuto per ciascun atto impugnato nel ricorso cumulativo (Cass. civ. Sez. 5 n. 9821 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, vigente ratione temporis. Assume rilievo il richiamo, da tale norma operato, all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio di cui all’art. 1 del medesimo decreto. Ne consegue che l’impugnazione di un atto di intimazione e delle cartelle presupposte impone il calcolo del contributo per ciascun atto, ove risulti che la domanda abbia devoluto al giudice tributario l’intero contesto degli atti.

Il Fatto

La contribuente impugnava un avviso di intimazione e sei cartelle di pagamento. L’Ufficio di segreteria della CTP, applicando le disposizioni di cui agli artt. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, determinava il valore della lite con riferimento a ciascun atto impugnato, calcolando il contributo unificato complessivo in somma dei contributi dovuti per ogni singolo atto. La contribuente proponeva quindi appello, rigettato dal giudice di secondo grado, che riteneva la devoluzione al giudice tributario dell’intero contesto del ricorso originario.

Avverso la sentenza della CGT di secondo grado, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, lamentando la nullità della sentenza per violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta debenza del contributo unificato non limitatamente all’atto di intimazione ma con riferimento agli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, ha rilevato l’inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione, trattandosi di giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi che devono possedere i caratteri della tassatività e della specificità, con precisa enunciazione del vizio denunciato.

La Corte ha inoltre evidenziato che la censura, prospettando una diversa interpretazione delle domande rispetto a quella accolta dal giudice di merito, involge una tipica delibazione fattuale della volontà processuale della parte, non censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ma esaminabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Quanto al merito della questione, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento per cui “in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente ratione temporis, assumendo all’uopo rilievo il richiamo da esso operato all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.”. Tale principio è stato ritenuto applicabile alla fattispecie, in quanto i giudici di appello avevano accertato, con indagine in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il ricorso originario conteneva l’impugnazione di distinti atti.

La Corte ha infine precisato che, in tema di impugnazione di atti dell’agente della riscossione con deduzione della mancata notifica degli atti presupposti, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza configurabilità di litisconsorzio necessario. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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