Sì alla presunzione di distribuzione degli utili e il socio può contestare il presupposto dell’accertamento societario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6757 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, fondata sulla ristrettezza dell’assetto societario quale fatto noto, senza che occorrano ulteriori elementi indiziari. Detta presunzione non integra un divieto di presunzione di secondo grado e può essere superata dal socio solo con la prova che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società. L’accertamento divenuto definitivo nei confronti della società non spiega efficacia di giudicato nel separato giudizio promosso dal socio, il quale conserva la facoltà di contestare la validità dell’accertamento societario anche quando questo sia stato confermato da una pronuncia giurisdizionale definitiva. L’omessa pronuncia su un motivo di appello, se concerne una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito. La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è nulla per apparenza solo quando la sua laconicità non consenta di apprezzare l’avvenuta valutazione dei motivi di gravame.

Il Fatto

All’esito di un accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base, divenuto definitivo, l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, quale reddito di capitale, gli utili extracontabili della società ritenuti distribuiti al socio, titolare di una partecipazione pari a un terzo del capitale. Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso, e proponeva appello avverso la decisione, lamentando anche la violazione del contraddittorio per non aver potuto far valere le proprie ragioni nel giudizio riguardante la società. La Commissione tributaria regionale confermava la legittimità della presunzione e rigettava l’appello. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo, ha accolto la doglianza relativa all’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la violazione del contraddittorio, ritenendo che la CTR non avesse deciso la questione e che non potesse configurarsi un implicito rigetto. Tuttavia, decidendo la questione nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la Corte ha ribadito il principio per cui, in ragione dell’indipendenza dei procedimenti relativi alla società e al socio, quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione degli utili ma anche la validità dell’accertamento societario. Tale possibilità non è esclusa quando l’accertamento sia divenuto definitivo a seguito di una pronuncia giurisdizionale, difettando ogni efficacia di giudicato nel giudizio riguardante il socio.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha confermato la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base. Il fatto noto su cui si fonda la presunzione non è costituito dai maggiori ricavi accertati, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, la quale implica la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extracontabili. Ne consegue che non è necessaria la prova di ulteriori elementi indiziari e che la presunzione può essere vinta solo dalla dimostrazione che gli utili non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che la mera proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società possa integrare la prova contraria alla presunzione, essendo necessaria la dimostrazione della mancata distribuzione degli utili. Il quarto motivo, concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato rigettato: la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è valida se le ragioni della decisione risultano chiare e univoche, mentre nella specie la CTR aveva espresso una valutazione critica dei motivi di appello. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato le eccezioni e i motivi di gravame su cui sarebbe mancata la pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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