Il fondo comune di investimento è privo di soggettività giuridica ai fini IMU: la SGR è l’unica soggetto passivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 17907 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo e separato, privo di autonoma soggettività giuridica. L’ordinamento non ammette l’esistenza di un patrimonio privo di titolare: i beni del fondo sono intestati alla società di gestione del risparmio (SGR), che ne è proprietaria in senso formale, sia pure con poteri limitati. Ne consegue che la SGR è l’unico soggetto passivo dell’IMU per gli immobili rientranti nel patrimonio del fondo gestito, essendo la soggettività passiva del tributo correlata alla titolarità del bene e alla formale intestazione catastale nell’anno di imposta accertato. La responsabilità della SGR permane anche dopo la sua sostituzione nella gestione o l’apertura della liquidazione del fondo, ferma la possibilità di rivalersi sul patrimonio gestito.
Il Fatto
Il Comune di Milano notificava alla società di gestione del risparmio un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, relativo a immobili facenti parte del patrimonio di un fondo comune di investimento chiuso dalla stessa gestita. La società risultava intestataria catastale degli immobili nel periodo d’imposta. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società, ritenendo il fondo soggetto passivo. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, invece, accoglieva l’appello del Comune, affermando la soggettività passiva della SGR.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione conferma l’orientamento consolidato secondo cui il fondo comune di investimento è privo di soggettività giuridica, essendo un patrimonio autonomo e separato, la cui titolarità è riconducibile alla società di gestione pro-tempore, ai sensi degli artt. 1 e 36 TUF. La natura di “patrimonio autonomo” non implica alcuna soggettività, poiché il fondo è privo di una struttura organizzativa minima e di potere di autodeterminazione, come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, cui la Corte fa espresso richiamo (Cass. n. 16605/2010; Cass. n. 7116/2023). L’autonomia patrimoniale serve solo a garantire la segregazione dei beni a tutela dei quotisti, che non sono comproprietari ma semplici creditori della SGR.
La Corte disattende il richiamo della ricorrente alla sentenza Cass. n. 16285/2024 che ha escluso la responsabilità diretta della SGR ai fini IVA, rilevando la “dirimente diversità” dei presupposti impositivi: per l’IVA rileva la cessione di beni o la prestazione di servizi, mentre per l’IMU rileva la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale e il correlato “ius possidendi”, trattandosi di imposta di natura patrimoniale. Tale pronuncia, peraltro, conferma che la soggettività passiva spetta comunque alla SGR che gestisce il fondo. La Corte ribadisce che la responsabilità della società di gestione si radica in quanto formale intestataria dell’immobile nell’anno di imposta, presupposto di per sé sufficiente, e non è superata dal successivo avvicendamento tra società nella gestione o dalla liquidazione del fondo, trattandosi di vicende successive all’insorgenza dell’obbligazione.
Quanto alla prospettata violazione dell’art. 53 Cost., la Corte la esclude in ragione della riconducibilità del patrimonio separato alla società di gestione durante il periodo di attività gestoria, della sua intestazione formale e della possibilità di trarre un utile, sia pure indiretto, dalla fruttuosa gestione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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Nota della Redazione
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