Nessun errore materiale nella liquidazione spese se contributo unificato implicitamente rimborsato (Cass. civ. Sez. V n. 25931 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari costituisce un’obbligazione ex lege, di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese di lite. Il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente l’ammontare: se il provvedimento reca la condanna alle spese senza riferimento al contributo unificato versato dalla parte vittoriosa, la pronuncia si intende estesa implicitamente all’obbligo di rimborso di quanto versato per quel titolo, documentabile anche in sede esecutiva mediante la ricevuta. Ove le spese vive siano liquidate in misura inferiore all’importo del contributo unificato, la statuizione non è affetta da errore materiale, ma va interpretata nel senso che la somma espressamente indicata sia riconosciuta in aggiunta all’ammontare del contributo. Ne consegue il rigetto dell’istanza di correzione.
Il Fatto
Due ricorrenti, una parte e il suo difensore nel giudizio di cassazione, propongono istanza di correzione ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. avverso l’ordinanza con cui la Corte, definendo il giudizio, ha liquidato in 200 euro le spese vive anticipate dal difensore, nominato distrattario.
Secondo i ricorrenti, la somma liquidata sarebbe inferiore agli importi effettivamente versati a titolo di contributo unificato e di anticipazioni forfettarie, con conseguente asserito errore materiale nel provvedimento. L’istanza è notificata all’Agenzia delle Entrate, parte del giudizio, che non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la natura del contributo unificato. Si tratta di un’obbligazione ex lege, di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese. Da ciò deriva che il giudice non deve liquidarne autonomamente l’ammontare.
Ne consegue una regola interpretativa consolidata, richiamata dai precedenti Cass. n. 18828 del 2015, Cass. n. 15320 del 2017 e Cass. n. 18529 del 2019: quando la pronuncia condanna alle spese senza menzionare il contributo unificato pagato dalla parte vittoriosa, la statuizione si intende estesa implicitamente all’obbligo di rimborso della somma versata per quel titolo. Il pagamento resta documentabile anche in sede esecutiva mediante l’esibizione della ricevuta.
La Corte precisa poi l’ipotesi della liquidazione inferiore. Se le spese vive sono liquidate in misura minore rispetto all’importo del contributo unificato, la statuizione non è viziata da errore materiale, ma va letta nel senso che la somma indicata è stata riconosciuta in aggiunta all’ammontare del contributo stesso, come affermato da Cass. n. 18828 del 2015 e Cass. n. 16879 del 2024.
Applicando tali principi al caso, il provvedimento impugnato ha condannato la parte soccombente a rimborsare, in aggiunta ai 200 euro liquidati per spese vive, l’importo versato a titolo di contributo unificato. Non sussiste dunque alcun errore materiale, e l’istanza va respinta.
La Corte esclude infine una pronuncia sulle spese del procedimento, attesa la sua natura sostanzialmente amministrativa, richiamando Cass. Sez. Un. n. 29432 del 2024, e considerata la mancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.
Nota della Redazione
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