Carenze strutturali e metodologiche nei controlli interni del Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 108 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, verifica il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di cui all’art. 148 TUEL e ne accerta le carenze strutturali e metodologiche. L’assenza di specifici rilievi su taluni profili non integra una implicita valutazione positiva degli stessi, perché la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti nei cicli di controllo successivi. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, quello di gestione, quello sugli equilibri finanziari, quello sugli organismi partecipati e quello sulla qualità dei servizi devono essere organizzati e attuati in conformità alla disciplina di rango primario che li governa. L’invito all’amministrazione ad adottare misure correttive e ad aumentare il numero dei report prodotti costituisce l’esito tipico del controllo di legalità-regolarità.
Il Fatto
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha esaminato i referti del sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di un ente locale relativi agli esercizi 2022 e 2023, integrati dalle risultanze di un’istruttoria scritta. L’indagine è stata condotta sulla base delle linee guida approvate con la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 2/SEZAUT/2024/INPR, che hanno scelto di esaminare contestualmente i due esercizi per avvicinare il controllo alla gestione corrente.
L’istruttoria ha fatto emergere criticità operative e metodologiche relative al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati, al controllo sulla qualità dei servizi e agli interventi finanziati con fondi PNRR. La questione riguarda la complessiva idoneità del sistema dei controlli interno all’ente.
La Motivazione della Corte
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva un processo di miglioramento nell’organizzazione, ma giudica il controllo successivo non del tutto esaustivo, sia sotto il profilo regolamentare sia sotto quello attuativo, e raccomanda di proseguire nel percorso avviato affinché l’adempimento assolva pienamente le funzioni assegnategli dalla legge. In particolare, gli esiti del controllo preventivo non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a verifica successiva.
Sul controllo di gestione, il Collegio lo ritiene complessivamente sufficiente, ma segnala profili organizzativi da migliorare, con particolare attenzione alle tecniche di contabilità economico-patrimoniale e alla tempestività e all’aggiornamento dei report periodici.
Sul controllo sugli equilibri finanziari, la Corte ne rileva la compiuta delineazione strutturale nel regolamento, ma riscontra carenze metodologiche che ne inficiano la piena operatività, ed esamina gli esiti dei documenti contabili dei due esercizi richiamando il verbale del collegio dei revisori. Raccomanda di implementare il controllo, assicurare i termini di legge e il raccordo con il controllo sugli organismi partecipati, anche aumentando il numero di report prodotti.
Sul controllo sugli organismi partecipati, pur riconoscendo la puntuale disciplina regolamentare dei monitoraggi semestrali, la Sezione invita l’ente a rafforzarlo, rammentando che la sua organizzazione deve avvenire in conformità alla disciplina di rango primario per intercettare e prevenire fenomeni distorsivi e consentire interventi autocorrettivi.
Sul controllo sulla qualità dei servizi, il Collegio prende atto del trend positivo e dell’introduzione, nel 2023, del benchmarking con altre amministrazioni, ma segnala il persistere di criticità nelle indagini di gradimento. La Sezione accerta dunque le carenze strutturali e metodologiche e invita l’amministrazione all’adozione di idonee misure correttive, ad applicare tutti gli indicatori, ad aumentare il numero dei report e ad assicurare la trasmissione tempestiva del referto ex art. 198-bis TUEL.
Nota della Redazione
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