Controlli interni comunali parzialmente inadeguati e invito al superamento delle criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 217 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti debbono redigere ai sensi dell’art. 148 TUEL costituisce lo strumento ricognitivo attraverso il quale la Sezione regionale di controllo verifica l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema integrato dei controlli interni. La funzione di controllo non si esaurisce nella formale acquisizione del referto, ma si spinge alla valutazione della concreta attuazione delle singole tipologie di controllo previste dagli artt. 147 e seguenti del TUEL. Ove il sistema risulti disorganico, lacunoso o parzialmente inadeguato, la Sezione ne dà atto con apposita pronuncia e rivolge all’ente un invito a intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle criticità, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla gestione finanziaria e sulla responsabilità sanzionatoria prevista dall’art. 148, comma 4, TUEL.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana ha esaminato i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi dal Comune di Ragusa per gli esercizi 2020 e 2021, redatti secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 13/SEZAUT/2021/INPR e n. 16/SEZAUT/2022/INPR.

Il Presidente, su richiesta del magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui referti all’esame collegiale. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la verifica della legittimità e regolarità della gestione e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione assegnata al referto dall’art. 148 TUEL, che integra il quadro informativo a disposizione della Corte per l’esame della regolarità delle gestioni finanziarie degli enti locali e concorre a completare il controllo svolto ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005. Richiamando la deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, il Collegio sottolinea che il sistema dei controlli interni costituisce il necessario contrappeso dell’autonomia territoriale e il presidio della sana gestione delle risorse pubbliche.

Passando all’esame del caso, la Corte rileva che l’ente ha adottato il regolamento sui controlli interni e non ha registrato criticità organizzative di carattere generale. Emerge, tuttavia, che le azioni correttive avviate sono pari a zero per entrambi gli esercizi, nonostante l’impiego di adeguato personale, e che nel 2021 non sono state attuate modifiche finalizzate all’integrazione del sistema.

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, gli atti esaminati rappresentano circa il 4% del totale nel 2020 e il 5% nel 2021. La Sezione osserva che un campione così ridotto, unito all’assenza di una tempestiva analisi degli atti già efficaci, vanifica la funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Invita pertanto l’ente a incrementare la percentuale degli atti da sottoporre a verifica e a individuare i settori in cui sono emerse le maggiori criticità.

Il controllo di gestione è ritenuto solo parzialmente adeguato, per l’assenza di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Il controllo strategico non utilizza le informazioni della contabilità analitica per orientare le decisioni di allocazione delle risorse. Il controllo sugli organismi partecipati presenta criticità, non essendo stati approvati i budget delle società partecipate in house. Il controllo sulla qualità dei servizi non si estende agli organismi partecipati, non prevede benchmarking né coinvolgimento degli stakeholders.

All’esito dell’istruttoria, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e rivolge all’ente apposito invito a intraprendere le iniziative di superamento delle criticità, disponendo la comunicazione degli esiti al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione, con pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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