Controlli interni enti locali: accertato sistema adeguato ma con margini di miglioramento (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 100 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale previsto dall’art. 148 TUEL integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e consente di valutare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali. La verifica non si esaurisce nell’accertamento dell’adozione formale degli strumenti di controllo, ma investe l’effettivo funzionamento delle singole tipologie, dal controllo di regolarità amministrativa e contabile a quello di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. L’accertamento di un adeguato sistema di controlli interni non preclude al giudice contabile di rilevare margini di miglioramento e di raccomandare misure correttive. La funzione di controllo mantiene natura collaborativa, restando distinta dal potere sanzionatorio demandato alle Sezioni giurisdizionali in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi dal Presidente della Provincia di Fermo per gli esercizi 2022 e 2023, redatti in forma di questionario secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie. All’esito dell’analisi, la Sezione ha rilevato alcune criticità nell’organizzazione e nell’attuazione dei controlli, chiedendo chiarimenti con nota istruttoria.

L’Ente ha risposto indicando le misure adottate e i processi di implementazione avviati, in particolare a partire dal 2024. La questione sottoposta riguarda la conformità del sistema dei controlli interni al disposto dell’art. 148 TUEL e l’adeguatezza delle metodologie concretamente impiegate.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce preliminarmente il quadro normativo, richiamando l’evoluzione dei poteri di verifica attribuiti alla Corte a partire dall’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 e dall’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003. Il referto annuale, struttura portante del controllo, è funzionale a garantire la sana gestione finanziaria degli enti e a fornire una visione d’insieme su cui fondare valutazioni di adeguatezza, affidabilità ed efficacia del sistema.

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Corte rileva l’assenza di particolari criticità. Il controllo preventivo si svolge mediante i pareri di regolarità tecnica e contabile e il visto di copertura finanziaria; quello successivo è diretto dal Segretario generale e si avvale di una metodologia più approfondita, differenziata per tipologia di atti, introdotta con provvedimento del Segretario generale. L’esito del controllo preventivo non ha finora inciso sull’estrazione degli atti, non essendo previsto dal regolamento vigente.

In materia di controllo di gestione, la Sezione osserva che l’Ente ha avviato una più sistematica organizzazione con rilevazioni analitiche per centri di costo e indicatori, elaborandone i referti per gli anni 2022 e 2023. Permangono tuttavia ampi margini di miglioramento sotto il profilo degli indicatori e della tempestività della reportistica. La Corte sottolinea che un’elaborazione periodica difficilmente può sostituire un costante monitoraggio degli obiettivi, funzionale a individuare tempestivamente azioni correttive. Sul controllo strategico la Corte raccomanda una maggiore formalizzazione degli esiti e l’impiego degli indicatori anche in fase preventiva e infra-annuale.

Riguardo agli organismi partecipati, il sistema appare in linea con il TUEL: la Corte raccomanda di integrarne gli indicatori, dedicando particolare attenzione agli enti in house e ampliando il controllo ai report informativi periodici delle partecipazioni minoritarie. Sul controllo della qualità dei servizi, l’Ente ha rappresentato di non erogare servizi pubblici locali di rilevanza economica, con la conseguente assenza di forme di misurazione della soddisfazione degli utenti.

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal responsabile del servizio finanziario sotto la vigilanza dell’organo di revisione; la Corte raccomanda di preservare e implementare i flussi informativi. Da ultimo, la Sezione ravvisa la necessità di proseguire nell’integrazione tra le diverse tipologie di controllo, osservate come un unico sistema di misurazione, e di seguitare ad applicare le misure di prevenzione del rischio corruttivo.

All’esito, la Corte accerta un adeguato sistema di controlli interni, evidenziando margini di miglioramento e richiedendo all’Ente di comunicare le eventuali nuove iniziative intraprese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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