Pensione privilegiata: decorrenza dal mese successivo alla domanda tardiva (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 379 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di inammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, fondata sull’art. 169 d.P.R. 1092/1973, presuppone che il dipendente abbia lasciato decorrere il termine senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. Se la richiesta di riconoscimento è stata avanzata durante il servizio, la disposizione non è applicabile, ancorché la domanda di pensione sia stata presentata oltre il termine. Qualora le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio siano giudicate suscettibili di miglioramento e ascritte a tabella, non spetta la pensione privilegiata di cui all’art. 64 d.P.R. 1092/1973, ma l’assegno rinnovabile previsto dall’art. 68 d.P.R. 1092/1973. Il trattamento è liquidato a domanda e, se questa è presentata oltre due anni dal sorgere del diritto, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione, ai sensi dell’art. 191, comma 3, d.P.R. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, già assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria, è stato destituito nel 2007. Nel dicembre 2017 ha presentato domanda all’INPS per ottenere la liquidazione della pensione privilegiata, lamentando di non aver percepito il trattamento pur in presenza del riconoscimento delle infermità come dipendenti da causa di servizio. Ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati.
L’INPS ha eccepito la violazione dell’art. 169 d.P.R. 1092/1973, per essere la domanda intervenuta circa dieci anni dopo la cessazione dal servizio, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio verso l’amministrazione datoriale e, in subordine, ha opposto la prescrizione. Il Ministero della Giustizia, costituitosi tardivamente, ha sostenuto di aver trasmesso la documentazione necessaria e di aver corretto i dati economici, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice respinge l’eccezione di inammissibilità. L’art. 169 d.P.R. 1092/1973 opera solo se il dipendente ha lasciato decorrere il termine senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità contratte. Nel caso di specie, dai decreti di concessione dell’equo indennizzo emerge che la richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio fu avanzata nel corso del servizio, prima della cessazione del rapporto. Le infermità sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio in forza dei pareri del competente Comitato di Verifica.
Il ricorso è parzialmente accolto. Il giudice esclude il diritto alla pensione privilegiata di cui all’art. 64 d.P.R. 1092/1973, poiché il Dipartimento Militare di Medicina Legale ha giudicato le patologie complessivamente ascrivibili alla Tab. A, VII Categoria, suscettibili di miglioramento, con diritto all’assegno rinnovabile per quattro anni. Trova applicazione l’art. 68 d.P.R. 1092/1973, che in tale ipotesi attribuisce al militare un assegno di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni. Il riconoscimento avviene quindi nel senso meno ampio, corrispondente al diritto accertato.
Quanto alla decorrenza, il giudice osserva che il ricorrente è cessato dal servizio per destituzione. Non ricorre quindi l’ipotesi della liquidazione d’ufficio prevista dall’art. 167 d.P.R. 1092/1973, che riguarda il dipendente cessato per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. Il trattamento va liquidato a domanda e si applica l’art. 191, comma 3, d.P.R. 1092/1973: se la domanda è presentata oltre due anni dal sorgere del diritto, il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione. Essendo l’istanza del 12.12.2017, la decorrenza è fissata al 01.01.2018.
È respinta anche l’eccezione di prescrizione: tra la domanda e l’accertamento sanitario di ascrivibilità, avvenuto con visita diretta nel settembre 2022, il procedimento amministrativo è rimasto in corso, e il ricorso è stato depositato nel gennaio 2024. I ratei mensili spettanti sono incrementati, dal 01.01.2018, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.