Controlli interni inadeguati e obbligo di superamento delle criticità rilevate (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 37 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 TUEL a carico degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. La verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento dei controlli interni si estende a ciascuna tipologia prevista dal capo III del TUEL, dal controllo di regolarità amministrativa e contabile al controllo strategico, dal controllo sugli equilibri finanziari a quello sugli organismi partecipati, sulla qualità dei servizi, nonché ai profili del lavoro agile e del PNRR. L’accertamento di un sistema disorganico e lacunoso non esaurisce la funzione di controllo, ma impone all’ente di intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle criticità, coinvolgendo la responsabilità del Segretario generale. Le carenze dei controlli interni possono riflettersi sugli equilibri di bilancio, in assenza di meccanismi di preventiva valutazione e autocorrezione.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana esamina i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi da un Comune, relativi agli esercizi 2020 e 2021, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Il referto per il 2020 è stato trasmesso il 28.12.2021 e quello per il 2021 il 31.01.2023. Il Presidente ha deferito la decisione all’esame collegiale della Sezione su richiesta del magistrato istruttore.
La questione sottoposta riguarda l’adeguatezza e l’efficacia del sistema dei controlli interni adottato dall’ente e l’osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili imposti dalla disciplina del TUEL.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’impianto del controllo interno come presidio della sana gestione finanziaria e dell’equilibrio di bilancio, richiamando la giurisprudenza contabile che collega l’autonomia territoriale alla necessità di meccanismi di autocorrezione. Il referto annuale è qualificato come strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo sui conti e a far emergere le irregolarità rilevate dagli organi interni.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente ha sottoposto a verifica una quota ridotta degli atti, circa l’8% nel 2020 e il 9% nel 2021, con 426 irregolarità rinvenute nel primo esercizio, poi sanate, e 69 nel secondo. La Sezione rileva che gli esiti dei controlli precedenti non hanno orientato la selezione del campione, che non sono state svolte verifiche su specifici uffici e che manca il monitoraggio dei pagamenti oltre i termini di legge.
Il controllo di gestione risulta gravemente carente: nessuna unità organizzativa dedicata, indicatori solo finanziari, sistema di ponderazione degli obiettivi assente e tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale fermo a valori insufficienti. Il controllo strategico non è integrato con quello di gestione, non utilizza la contabilità analitica e registra una percentuale media di obiettivi raggiunti pari a zero. Il controllo sugli organismi partecipati non ha visto l’approvazione dei budget delle società in house, ha omesso la doppia asseverazione della nota informativa e la pubblicazione della Carta dei servizi. Il controllo sulla qualità è privo di benchmark e di coinvolgimento degli stakeholder.
Su lavoro agile e PNRR, la Sezione rileva la mancanza di monitoraggio dell’impatto sulla continuità dei servizi e l’assenza di direttive dell’organo politico per ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi. La Corte conclude accertando la parziale adeguatezza del sistema e invitando l’ente alle iniziative correttive, disponendo la comunicazione degli esiti e la trasmissione al Consiglio comunale, al Sindaco e all’organo di revisione.
Nota della Redazione
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