Spese legali ex amministratori: inammissibile il parere della Sezione di controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 53 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere avanzata dal Sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 in materia di liquidazione delle spese legali di un ex amministratore assolto in sede penale è oggettivamente inammissibile. La relativa disciplina sostanziale è estranea al concetto di contabilità pubblica, che non può ridursi al mero riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell’ente. Il criterio dell’eventuale ricaduta economica è riduttivo e insufficiente: la contabilità pubblica riguarda la fase contabile discendente, distinta da quella sostanziale antecedente del procedimento amministrativo. La questione non attiene a una competenza tipica della Corte in sede di controllo e non incide sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune siciliano ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sul rimborso delle spese legali di un amministratore coinvolto in un procedimento penale in ragione del suo ufficio e assolto dall’imputazione. Il quesito riguardava la scelta del difensore di fiducia, la necessità di un eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio in mancanza di stanziamento e le relative modalità di gestione.
I fatti erano antecedenti al dissesto finanziario dell’ente, ma la sentenza penale è intervenuta dopo la conclusione del dissesto. Il Comune ha prospettato alla Sezione una questione di imputazione temporale della posta passiva, proprio perché la chiusura del dissesto costituisce il criterio dirimente per la relativa imputazione di bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato il presupposto soggettivo, riconoscendo che la richiesta proviene dal Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell’ente e che è quindi ammissibile sotto tale profilo. L’esame si è spostato poi sul piano oggettivo, dove l’istanza non ha superato il vaglio.
Il Collegio ha richiamato i criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5/2006 e la successiva n. 3/2014/QMIG, nonché le Sezioni Riunite n. 54/2010. Da quelle pronunce emerge che la materia della contabilità pubblica non può essere dilatata fino a ricomprendere ogni atto che produca un effetto finanziario sul bilancio. La disciplina contabile riguarda la sola fase discendente delle scritture, distinta da quella sostanziale del procedimento amministrativo.
Applicando tali principi per analogia alla fattispecie, la Sezione ha ritenuto che il tema della liquidazione delle spese legali al difensore di fiducia nel giudizio penale insista su una disciplina estranea al concetto di contabilità pubblica. Il quesito non attiene a una competenza tipica della Corte in sede di controllo delle autonomie territoriali e non è strumentale al raggiungimento di obiettivi di contenimento della spesa idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria.
Le Sezioni Riunite avevano ammesso che materie estranee al nucleo originario della contabilità pubblica possano esservi ricondotte quando il Legislatore le consideri nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica. Tale connessione, nel caso esaminato, è stata ritenuta palesemente insussistente. La Sezione ha quindi confermato il proprio ruolo di ausiliarietà, sottolineando che gli amministratori che agiscano in buona fede con scelte conformi ai canoni professionali non devono temere inibizioni, ma ha dichiarato il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo, individuando negli artt. 39 legge reg. sic. n. 145/1980 e 24 legge reg. sic. n. 30/2000 la disciplina dei presupposti formali e sostanziali della materia.
Nota della Redazione
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