Aliquote pensionistiche militari: il transito nel ruolo Ufficiali non consente l’applicazione retroattiva della clausola di salvaguardia del grado inferiore (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 28 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico dei militari, la base di calcolo è determinata dal ruolo posseduto alla data del collocamento in quiescenza, non da quello di provenienza. L’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973, che preclude la liquidazione di una pensione inferiore a quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, non opera nei confronti di chi, alla data del 31 dicembre 1995, fosse in possesso di un’anzianità contributiva superiore a diciotto anni. Per tale personale, il trattamento è regolato dal sistema retributivo integrale, senza applicazione delle aliquote di favore di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 54 citato. La speciale aliquota del 3,60%, prevista per i sottufficiali collocati in congedo prima del limite di età, persegue una finalità perequativa e non è estensibile ai casi di cessazione per raggiunti limiti di età. L’inottemperanza a un ordine istruttorio non integra gli estremi della non contestazione quando la controparte abbia contestato a monte la spettanza del diritto (an), rendendo irrilevante la quantificazione (quantum).

Il Fatto

Un Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, transitato al termine della carriera nel ruolo degli Ufficiali, aveva adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. L’istante chiedeva l’applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal ventunesimo anno di servizio fino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione, oltre ai benefici di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Secondo la sua prospettazione, la progressione di carriera aveva paradossalmente determinato un trattamento di quiescenza inferiore a quello che avrebbe conseguito permanendo nel ruolo di provenienza. L’INPS aveva invece calcolato la pensione sulla base del ruolo Ufficiali effettivamente rivestito alla cessazione dal servizio, avvenuta per raggiunti limiti di età.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, aderendo all’orientamento già espresso dalla Sezione d’appello siciliana su casi analoghi. Avverso tale decisione l’interessato proponeva appello, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello rileva il contrasto giurisprudenziale esistente in materia: un primo orientamento ritiene l’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973 norma di chiusura a salvaguardia di chi progredisce in carriera; un secondo orientamento, cui la Sezione aderisce, fonda l’interpretazione sulla lettura sistematica della norma con l’art. 8 d.lgs. n. 165/1997 e l’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994, nel contesto dell’evoluzione del sistema pensionistico.

La Corte ricostruisce il quadro normativo successivo alla legge n. 335/1995, che ha introdotto tre sistemi di calcolo per i dipendenti pubblici. Lo “spartiacque” della riforma è individuato nel possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva di diciotto anni. Per chi superava tale soglia, come l’appellante, restava applicabile il sistema retributivo integrale. Il trattamento pensionistico è pertanto estraneo all’ambito applicativo dei commi 1 e 2 dell’art. 54 citato, riferiti esclusivamente al personale con anzianità inferiore al predetto limite.

Viene inoltre esclusa l’applicabilità dell’aliquota del 3,60% prevista dal comma 6 dell’art. 54 per i sottufficiali dei Carabinieri. Tale disposizione richiama la disciplina del comma 5, che accorda una maggiorazione solo ai sottufficiali collocati in congedo prima del compimento del limite di età. La finalità è eminentemente perequativa, volta a compensare coloro che non riescono a conseguire la pensione massima. Poiché l’appellante è stato posto in congedo per raggiunti limiti di età, la fattispecie non integra i presupposti per l’applicazione dell’aliquota speciale.

La Corte ritiene infondata anche la censura di disparità di trattamento: la situazione del sottufficiale cessato anticipatamente dal servizio non è omogenea a quella dell’ufficiale collocato a riposo per raggiunti limiti. Le esigenze di contenimento della spesa pensionistica, ancorate all’art. 81 Cost. e agli impegni eurounitari, giustificano la gradualità dei regimi succedutisi nel tempo. Il Collegio riconosce, infine, un vizio di omessa pronuncia per la mancata motivazione sull’ordinanza istruttoria, ma lo ritiene privo di rilievo decisorio, poiché l’INPS aveva contestato la spettanza stessa del diritto, rendendo irrilevante la produzione dei calcoli comparativi. L’appello è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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