Controllo successivo Corte dei conti e difetto di contrasto giurisprudenziale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 49 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo integra una mera questione procedurale di tempistiche e non consente l’attivazione della funzione di controllo intestata alla magistratura contabile. In assenza del richiesto contrasto interpretativo, il Collegio dichiara il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.

Il Fatto

Un istituto tecnico industriale statale ha trasmesso tardivamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato il contratto di assunzione a tempo indeterminato di un docente, adottato e già produttivo di effetti. La Ragioneria ha restituito il provvedimento privo del visto, rilevando la violazione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, che impone l’invio contestuale all’adozione. Il dirigente scolastico ha quindi chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, e la Ragioneria ha trasmesso gli atti alla Sezione regionale di controllo per il Veneto.

Il deferimento riguarda complessivamente settantotto provvedimenti della medesima natura, tutti accomunati dalla tardività dell’inoltro. L’ufficio di controllo ha chiesto per ciascuno il non luogo a provvedere, ritenendo carenti i presupposti del controllo successivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta alla Ragioneria di Venezia e non ha precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Nel merito, il Collegio condivide le conclusioni dell’ufficio di controllo.

Il punto centrale è la natura del contrasto richiesto dalla norma. L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, disponendo l’invio alla Corte degli atti ai quali si dà seguito sotto la responsabilità del dirigente nonostante le osservazioni impeditive, presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra Ragioneria e dirigente. Occorre inoltre che il dirigente abbia espressamente assunto la determinazione confermativa e la relativa responsabilità.

Nel caso esaminato, la contestazione della Ragioneria attiene esclusivamente alla tempistica dell’invio. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile del contratto. Manca, dunque, il contrasto interpretativo che legittima l’intervento della magistratura contabile.

La Sezione respinge la tesi della Ragioneria, che invocava un contrasto “implicito” desumibile dal difetto di giustificazione del ritardo. La giurisprudenza contabile richiamata è giudicata inconferente, perché concerne ipotesi di termini decadenziali o di plurime illegittimità ulteriori rispetto al ritardo, situazioni non sovrapponibili a quella in esame. In tutti i precedenti citati gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito.

Il Collegio ribadisce infine che il ritardo nell’invio arreca un grave vulnus all’effettività del controllo preventivo. Ciò nonostante, esso non è sufficiente a fondare il controllo successivo: il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche per la tardività e la fattispecie esula dal perimetro applicativo dell’art. 10. Ne consegue la declaratoria di non luogo a provvedere e la restituzione dell’atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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