Abuso del diritto, la scelta del conferimento realizzativo non è elusiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 16611 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso del diritto, la scelta del contribuente tra regimi fiscali alternativi consentiti dalla legge non è di per sé elusiva, poiché il risparmio d’imposta ottenuto tramite una legittima opzione resta estraneo all’ambito applicativo dell’art. 10-bis, comma 4, legge n. 212/2000. L’operazione di conferimento realizzativo di ramo d’azienda, produttivo di plusvalenze e minusvalenze, non è elusiva quando sussistono valide ragioni extrafiscali non marginali, riconducibili a esigenze di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa. La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione solo se si contesta al giudice di merito di aver attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non già quando si critica la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno 2015 disconoscendo la deducibilità, ai fini IRES, della quota di ammortamento dell’avviamento iscritto a seguito di un conferimento di ramo d’azienda perfezionatosi nel dicembre 2000. Secondo l’Ufficio, l’operazione configurava abuso del diritto, essendo finalizzata a eludere la disciplina sul riporto delle perdite fiscali in scadenza mediante il trasferimento delle stesse ad altro soggetto del gruppo attraverso gli ammortamenti deducibili. Un distinto avviso rettificava altresì il valore della produzione netta ai fini IRAP.
Le società aderenti al consolidato fiscale nazionale impugnavano gli atti, ottenendone l’annullamento in primo grado, confermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che escludeva la natura elusiva dell’operazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis legge n. 212/2000, dell’art. 84 t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c., ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato.
Sotto un primo profilo, la censura è stata reputata inammissibile perché, pur formalmente dedotta come error in iudicando, risolveva in un non consentito riesame del merito. La Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la sussistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali nell’operazione, riconducibili alla concentrazione in capo a un’unica società dell’attività di gestione degli ipermercati e alla possibilità di future aggregazioni. Il mancato successo economico dell’iniziativa non è stato considerato sintomo dell’inesistenza delle ragioni aziendali addotte.
Quanto al profilo centrale, la Suprema Corte ha escluso che la scelta del conferimento realizzativo, anziché di quello in regime di neutralità fiscale, potesse configurare abuso del diritto. L’opzione per un regime fiscale piuttosto che un altro, entrambi legittimamente consentiti dalla legge, non integra elusione, trovando la tesi erariale un ostacolo insormontabile nel disposto del comma 4 dell’art. 10-bis, che espressamente esclude dall’ambito dell’abuso il risparmio d’imposta conseguito attraverso la legittima opzione tra regimi alternativi.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato infondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 2697 c.c., rammentando che tale censura è ammissibile solo quando si contesti l’attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, non già quando si critichi la valutazione delle prove. La contribuente non era, quindi, tenuta a dimostrare le ragioni del mancato utilizzo del regime di neutralità fiscale. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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