Impugnazione della sentenza di pace secondo equità per vizi di merito (Cass. civ. Sez. III n. 11103 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria, a norma dell’art. 113, comma 2, cod. proc. civ., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ.. Ne consegue che l’appello a motivi limitati non è ammesso per sollecitare una nuova valutazione sull’attendibilità di un teste o sulla sufficienza probatoria delle circostanze riferite, né per dedurre la pretesa insufficienza della motivazione, potendo farsi valere soltanto la sua radicale assenza. L’inammissibilità dell’impugnazione per violazione del citato limite è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello, indipendentemente dall’eccezione di parte. L’impresa individuale, priva di soggettività distinta da quella del suo titolare, si identifica con la persona fisica dell’imprenditore, senza che operi alcuna successione ex art. 110 cod. proc. civ. tra i due.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace il Comune, chiedendo il risarcimento del danno subito dalla propria autovettura per una buca non segnalata su una strada comunale. Il Comune chiamava in causa l’impresa affidataria dei lavori di manutenzione del manto stradale.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda e il Tribunale, in appello, confermava la decisione. Il soccombente proponeva allora ricorso per cassazione; resistevano il Comune, con ricorso incidentale, e il titolare dell’impresa, con ricorso incidentale condizionato. La questione decisiva attiene all’ammissibilità dell’appello proposto avverso una sentenza di pace resa secondo equità necessaria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta la questione della legittimazione processuale, osservando che l’impresa individuale è priva di soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare: essa si identifica, sotto il profilo sostanziale e processuale, nella persona fisica dell’imprenditore. Non vi è dunque successione ex art. 110 cod. proc. civ. tra l’impresa e chi ne era titolare, difettando un’alterità soggettiva.

Passando all’esame del primo motivo del ricorso incidentale del Comune, la Corte rileva che il ricorrente principale aveva chiesto sin dal primo grado il pagamento della somma di Euro 820,00 a titolo risarcitorio. Tale importo, inferiore alla soglia di millecento euro, costituisce il valore della causa e comporta che il Giudice di Pace abbia deciso secondo equità necessaria.

In base all’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. L’impugnazione a motivi limitati non può pertanto investire il merito della valutazione probatoria.

La Corte richiama i propri precedenti: secondo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 31152 del 29/12/2017, l’impugnazione è ammissibile soltanto ove si deduca il superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia, tra i quali si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova; e, secondo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 34524 del 16/11/2021, con l’appello può essere fatta valere soltanto la radicale assenza della motivazione.

Poiché l’appello dell’odierno ricorrente aveva dedotto vizi di valutazione delle risultanze istruttorie, di applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e di motivazione, l’impugnazione era inammissibile. Il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevarlo d’ufficio, indipendentemente dall’eccezione di parte, comunque formulata da entrambi gli appellati. In accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., dato che il processo d’appello non poteva essere iniziato. Restano assorbiti gli ulteriori ricorsi, in quanto proposti contro la sentenza cassata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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