Finanziamenti soci ingiustificati: legittimo l’accertamento di maggiori ricavi (Cass. civ. Sez. 5 n. 8965 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società, l’opponibilità all’amministrazione finanziaria di finanziamenti e versamenti dei soci richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi e modi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. La carenza di delibera assembleare, l’inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere le erogazioni e l’esecuzione di versamenti in contanti costituiscono elementi indiziari valutabili per il recupero a tassazione di ricavi corrispondenti alle somme percepite. Con riguardo alla disciplina previgente all’art. 6-bis della legge n. 212/2000, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati è assolto anche mediante l’inoltro di questionari, purché sia garantita l’effettività dell’interlocuzione e la violazione comporti l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostri la concreta idoneità degli elementi omessi a determinare un risultato diverso.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, a fini Ires, Irap e Iva, maggiori ricavi per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di una s.r.l., ritenendo che le somme iscritte nel conto soci finanziamento infruttifero costituissero in realtà ricavi non contabilizzati. L’ufficio basava la propria pretesa sulla circostanza che i versamenti in contanti rappresentassero aggiustamenti contabili per occultare saldi negativi di cassa e che i versamenti con assegni non trovassero corrispondenza in prelievi dai conti dei soci, i quali non disponevano di adeguata capacità economica.
La Commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, su appello dell’ufficio, riteneva fondata la pretesa impositiva per mancanza di prova della natura e delle ragioni dei finanziamenti, nonché dell’idoneità patrimoniale dei soci finanziatori. La società, il liquidatore e i soci (ovvero i loro eredi) impugnavano la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la legittimazione processuale, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dai soci. In applicazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese opera solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, mentre gli ex soci sono privi di legittimazione, come già affermato da Cass. n. 36892/2022 e Sezioni Unite n. 3625/2025.
Quanto al primo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la Corte lo ha ritenuto infondato. Richiamando Cass. Sez. U. n. 21271/2025, ha ribadito che, per la disciplina applicabile ratione temporis, l’obbligo generale di contraddittorio per le verifiche “a tavolino” sussiste esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati non è rinvenibile un analogo vincolo. Nella specie, la CTR aveva accertato che un meccanismo di interlocuzione era stato attivato mediante l’inoltro di questionari, cui la società aveva risposto, sicché il contraddittorio era stato garantito sui fatti posti a fondamento della ripresa. La Corte ha inoltre precisato che, al di fuori delle verifiche conseguenti ad accessi nei locali del contribuente, non è necessaria la redazione di un p.v.c. e che le modalità del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurarne l’effettività (Cass. n. 18489/2024).
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 85 e 109 t.u.i.r., è stato giudicato infondato e in parte inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’opponibilità all’amministrazione finanziaria dei finanziamenti soci richiede la regolarità formale delle delibere e delle scritture contabili, sicché la carenza di delibera assembleare, l’inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci e l’esecuzione di versamenti in contanti costituiscono elementi indiziari valutabili (Cass. n. 16904/2025). Le censure volte a contestare la valutazione dei singoli dati probatori sono state ritenute inammissibili, esulando dall’ambito della violazione di legge e risolvendosi in un’inammissibile richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 88, comma 4, t.u.i.r. e dell’art. 2729 c.c., è stato rigettato. La Corte ha escluso l’esistenza di un divieto di doppie presunzioni, affermando che il fatto noto accertato in base a presunzioni gravi, precise e concordanti può legittimamente costituire la premessa di un’ulteriore inferenza presuntiva (Cass. n. 20748/2019, Cass. n. 14788/2024, Cass. n. 19993/2025). Sotto il secondo profilo, il motivo è stato ritenuto mal posto, poiché la sentenza impugnata aveva considerato gli importi come ricavi e non come sopravvenienze attive, con la conseguenza che la disciplina invocata non si confrontava con quanto effettivamente deciso.
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Nota della Redazione
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