Imposta unica sulle scommesse: il bookmaker estero realizza il presupposto e il CTD è obbligato in solido (Cass. civ. Sez. 5 n. 1614 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo si realizza con la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte nel territorio dello Stato, e non con la conclusione del contratto di scommessa. È soggetto passivo dell’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, chiunque gestisca, anche per conto di terzi e anche se ubicato all’estero, concorsi pronostici o scommesse. Ne consegue che il bookmaker estero, che opera in Italia tramite un centro di trasmissione dati (CTD), realizza il presupposto dell’imposta ed è obbligato in solido al pagamento, configurandosi una solidarietà paritetica tra CTD e bookmaker, ciascuno responsabile verso l’Erario a proprio e autonomo titolo. La natura non illecita dell’attività, riconosciuta sul piano penale, non sottrae l’operatore dall’ambito della disciplina fiscale, ma postula proprio la realizzazione del presupposto impositivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2015, ex d.lgs. n. 504/1998, nei confronti di un bookmaker con sede all’estero, in qualità di obbligato in solido, e del titolare di un centro di trasmissione dati operante per suo conto, irrogando le relative sanzioni. Il ricorso proposto dai contribuenti avverso l’avviso veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale e, successivamente, anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto confermava la legittimità dell’accertamento. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del diritto dell’Unione e sollevando questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, disattendendo tutti i motivi di impugnazione. In primo luogo, ha escluso la configurabilità di una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha chiarito che l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione in base al luogo di stabilimento.
La Corte ha poi affermato che il bookmaker estero, realizzando in Italia l’attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, integra il presupposto dell’imposta e deve essere considerato soggetto passivo del tributo. Ha inoltre precisato che il riconoscimento della natura non illecita dell’attività da parte della giurisprudenza penale non implica l’esenzione dall’imposta unica, ma al contrario conferma l’integrazione del presupposto impositivo, come declinato dall’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010.
Quanto alla posizione del CTD, la Corte ha ribadito che tra questi e il bookmaker sussiste una solidarietà paritetica, poiché entrambi realizzano un fatto di gestione indice di capacità contributiva. Ha pertanto escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del gestore per conto terzi al gestore per conto proprio sia irragionevole, considerata la possibilità, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, di trasferire il carico tributario sul bookmaker.
Con riferimento al criterio di determinazione della base imponibile, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all’applicazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, che disciplina una modalità di accertamento induttivo su base presuntiva, non avendo il contribuente fornito prova contraria circa l’effettivo ammontare delle giocate. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo concernente la mancata compensazione delle spese, richiamando il principio di soccombenza, e ha applicato le sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c. per la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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