Parifica del rendiconto regionale con esclusione delle poste relative alla cartolarizzazione immobiliare (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 171 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non accoglie l’eccezione di legittimità costituzionale quando non risultino dimostrati i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza, non essendo provato che l’applicazione della disposizione regionale implichi l’effettiva destinazione di fondi del perimetro sanitario ad utilizzi diversi dal finanziamento dei LEA. La parifica non può essere negata in presenza di poste contabili la cui irregolarità non sia specificamente provata con indicazione delle voci di bilancio cui le doglianze si riferiscono. La Sezione parifica il rendiconto con esclusione delle poste dello stato patrimoniale che non espongono l’importo derivante dalla cessione degli immobili ad ARTE Genova, da riqualificarsi quale operazione di indebitamento, e delle poste relative agli immobili e crediti cartolarizzati.

Il Fatto

La Regione Liguria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il disegno di legge regionale n. 66/2024 recante il Rendiconto generale per l’esercizio 2023, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012. Il Procuratore regionale, nella requisitoria, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della l.r. n. 20/2006 in materia di finanziamento dell’ARPAL, di dichiarare l’illegittimità del capitolo di spesa n. 5296 e di negare la parifica, nonché di non parificare alcune poste dello stato patrimoniale relative alla cessione immobiliare ad ARTE Genova e alla cartolarizzazione, e di parificare con riserva ulteriori poste.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione di legittimità costituzionale. Rileva che la nota del Segretario generale ha rappresentato che il finanziamento dell’ARPAL non avviene esclusivamente con fondi perimetrati sanità, ma anche tramite ulteriori capitoli regionali per attività non rientranti nei LEA. Non risultando dimostrato che l’applicazione dell’art. 26, l.r. n. 20/2006 implichi l’effettiva destinazione di fondi del perimetro sanitario a finalità diverse, non sono soddisfatte le condizioni di rilevanza e non manifesta infondatezza: l’eccezione non è accolta.

Conseguentemente, il Collegio ritiene non fondata anche la richiesta di dichiarare l’illegittimità del capitolo di spesa n. 5296, non essendo provato se e in che misura il trasferimento sia destinato alle finalità proprie del perimetro sanitario o ad altre finalità.

In ordine alla richiesta di parificare con riserva il risultato di amministrazione per l’utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità, la Sezione osserva preliminarmente che la parifica “con riserva” non costituisce esito del giudizio di parificazione, che deve chiudersi con un accertamento di parifica, mancata parifica o parifica parziale. Nel merito, la Regione non risulta aver utilizzato il FAL per il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati e per la copertura dei debiti autorizzati e non contratti; il Fondo è stato utilizzato in aderenza alle norme statali di riferimento, come interpretate alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 80/2021.

Quanto alle poste derivanti dall’applicazione dell’art. 10 della l.r. n. 15/2022, la requisitoria non indica le poste del rendiconto oggetto del giudizio che sarebbero state iscritte in attuazione della legge regionale. Le doglianze si incentrano sul contenuto della disposizione legislativa senza provare le poste di bilancio della cui regolare parificabilità si dubita; le norme regionali, in difetto di dubbi di legittimità costituzionale, obbligano il Giudice alla relativa osservanza, come da insegnamento della Corte costituzionale n. 39/2014.

La Sezione accoglie invece le richieste di esclusione dalla parifica delle poste dello stato patrimoniale che non espongono l’importo di euro 52.723.396,67 derivante dalla cessione degli immobili ad ARTE Genova, da riqualificarsi quale operazione di indebitamento, nonché delle poste relative agli immobili e ai crediti cartolarizzati e della mancata iscrizione del bene immobile di proprietà regionale concesso in locazione. Il rendiconto è pertanto parificato nelle sue componenti con tali esclusioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *