Controllo Corte dei conti su bilancio sanitario e copertura costi Covid (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 73 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale è un sindacato di legalità e regolarità, volto a verificare la conformità della complessiva gestione alle regole contabili e finanziarie e a promuovere le misure correttive necessarie a garantire l’equilibrio di bilancio. Ove accerti squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese o violazione di norme poste a presidio della regolarità della gestione finanziaria, la Sezione adotta una pronuncia cogente, dalla quale discende per l’amministrazione l’obbligo di rimuovere le irregolarità e di ripristinare gli equilibri. L’effetto interdittivo dell’attuazione dei programmi di spesa non coperti opera nei limiti dei costi necessari all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che restano sottratti alla logica della sostenibilità economica. Il significativo scostamento del risultato di esercizio rispetto al bilancio preventivo incide sull’attendibilità del processo di programmazione e giustifica la raccomandazione a una più accurata determinazione dei documenti previsionali.

Il Fatto

Nell’ambito del programma di controllo per l’anno 2024, la Sezione regionale ha esaminato la documentazione sul bilancio di esercizio 2022 di un’azienda sanitaria locale, acquisendo la relazione-questionario del Collegio sindacale redatta secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e gli schemi presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Il bilancio si è chiuso con un risultato negativo, a fronte di una previsione di perdita autorizzata di importo molto superiore. La questione giunge all’attenzione della Sezione per la verifica degli equilibri di bilancio, del rispetto del vincolo di finalizzazione dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro dei propri poteri richiamando l’art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, che ha ampliato l’ambito del controllo già previsto dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005. I parametri di riferimento sono l’equilibrio di bilancio, l’osservanza del vincolo di finalizzazione dell’indebitamento a spesa di investimento, la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità pregiudizievoli.

Sul piano della natura del sindacato, la Sezione aderisce alla lettura offerta dalla Corte costituzionale n. 39/2014, che ha ascritto il controllo alla categoria del sindacato di legalità-regolarità, con funzione dinamica di promozione delle misure correttive. La pronuncia di accertamento è caratterizzata da cogenza: dalla stessa discende l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri.

La Sezione richiama poi i limiti dell’effetto interdittivo, ricordando che esso afferisce alle spese assoggettate al principio di sostenibilità economica e non ai costi necessari inerenti alla prestazione dei LEA, la cui dimensione finanziaria è già fissata in sede normativa (Corte cost. n. 62/2020). In questa prospettiva si colloca anche il riferimento all’art. 32 della Costituzione, che impone un bilanciamento tra l’esigenza di legalità finanziaria e la garanzia delle prestazioni costituzionalmente necessarie.

Nel merito, la Sezione rileva un significativo scostamento del risultato di esercizio rispetto al bilancio preventivo, riconducibile a ulteriori assegnazioni di contributi rese note solo a chiusura di esercizio. Ritiene che il divario non consenta di riporre affidamento nel processo di programmazione aziendale e raccomanda una più attenta determinazione dei documenti previsionali. Sul versante dei costi, rileva la mancata integrale copertura dei costi Covid ed energetici, la permanenza di posizioni creditorie risalenti al 2018 e a esercizi precedenti, l’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi dell’attività intramoenia, per la quale difetta la dimostrazione dell’adeguatezza delle tariffe all’equilibrio di gestione, e la perdurante incidenza delle spese per consulenze non sanitarie.

All’esito, la Sezione dispone che l’azienda si conformi alle indicazioni contenute nella pronuncia e che l’amministrazione regionale ne assicuri l’osservanza in virtù dei propri poteri di vigilanza, raccomandando il monitoraggio e lo smaltimento dei crediti risalenti, l’efficientamento degli acquisti di dispositivi medici e il contenimento della spesa farmaceutica, oltre al ridimensionamento delle consulenze non sanitarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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